{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2008-7_2011-04-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107893&nX40_KEY=4711148&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "647dc611514d67cb7ded914696e27421"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["13.2008.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.04.2011 13.2008.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arbitrato: diritto di essere sentiti e limiti del giudizio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:09:06", "Checksum": "3a14cfcb0e0e945364618ced77ceec8c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.04.2011 13.2008.7\nRegesto:\nArbitrato: diritto di essere sentiti e limiti del giudizio\n\n\n6. Il ricorrente censura il lodo di arbitrio – come detto (consid. 5) – per avere l'arbitro omesso di sciogliere la comproprietà sulla proprietà per piani n. __________ (particella n. __________ RFD) di __________, sezione di __________. L'arbitro ha motivato tale scelta con il fatto di non essere stato in grado di accertare le spese profuse da ogni singolo comproprietario nella “tinaia-grotto” (lodo impugnato, pag. 6). Ci si può domandare se tale giustificazione sia sostenibile, l'arbitro essendo stato chiamato semplicemente a stimare il valore del fondo (com'era chiamato a stimare gli altri fondi in comproprietà). Ch'egli sia stato incaricato di accertare anche la fondatezza di eventuali crediti avanzati dall'uno o dell'altro comproprietario per investimenti eseguiti nell'immobile, regolando pretese ereditarie, non risulta. Comunque sia, dovendo il lodo già essere annullato in forza dell'art. 36 lett. c CIA, non giova approfondire se nel caso specifico si ravvisino altri titoli di cassazione. Per le medesime ragioni è superfluo vagliare le doglianze di arbitrio che il ricorrente muove al metodo di calcolo adottato dall'arbitro per definire le quote (memoriale, punti 11 e 12). Anche perché – come si è spiegato (consid. 2) – l'autorità di ricorso non può impartire all'arbitro indicazioni vincolanti per l'emanazione del nuovo giudizio.\n7. Gli oneri e le ripetibili del sindacato odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). La tassa di giustizia va commisurata al valore della sostanza da dividere, come nel caso di un'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC (v. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.4 ad art. 36, pag. 283 in fondo e 284 in alto; Brunner/Wichtermann in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 10 ad art. 650 e n. 17 ad art. 651). Nella fattispecie tale valore è di fr. 982 489.75 (lodo impugnato pag. 9). Tenuto conto che l'attuale giudizio verte su mere questioni di forma, conviene nondimeno orientarsi attorno al minimo edittale (art. 17 cpv. 1 vLTG cui rinvia l'art. 24 lett. a LTG). L'ammontare delle ripetibili dipende invece dal valore della quota rivendicata dal ricorrente (sentenza del Tribunale federale 5P.452/2005 del 14 febbraio 2007, consid. 4), di fr. 173 925.– (loc. cit.). Le ragioni che inducono a moderare la tassa di giustizia valgono analogicamente anche per l'ammontare della relativa indennità (art. 9 cpv. 1 e 17 cpv. 1 vTOA, corrispondenti all'art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a dell'attuale regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RL 3.1.1.7.1).\n8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile è senz'altro raggiunta.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto e il lodo impugnato è annullato.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 2950.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 3000.–\nda anticipare dal ricorrente, sono posti solidalmente a carico di CO 3, CO 1 e CO 2, che rifonderanno al ricorrente, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3750.– complessivi per ripetibili.\n3. Intimazione:\nComunicazione:\n– Ufficio del registro fondiario del Distretto di Vallemaggia, Cevio;\n– arbitro unico,.\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}