{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2008-7_2011-04-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107893&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "647dc611514d67cb7ded914696e27421"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2008.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.04.2011 13.2008.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arbitrato: diritto di essere sentiti e limiti del giudizio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:17", "Checksum": "420e0cf1c881604c14fa6e22c7bba4c7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.04.2011 13.2008.7\nRegesto:\nArbitrato: diritto di essere sentiti e limiti del giudizio\n\n\nc) Soggiungono le resistenti che “in ogni tempo” il fratello ha loro riconosciuto “uguali porzioni di proprietà nella medesima proporzione di stima e di superficie e a libera scelta” (osservazioni all'appello, pag. 4). In effetti IS 1 ha rilasciato il 20 novembre 1968 una formale dichiarazione in cui confermava di “riconoscere in ogni tempo alle mie sorelle (…) uguali porzioni di proprietà nella medesima proporzione di stima e mq a ciascuna delle stesse e a libera loro scelta” (inc. DI.2006.64, dichiarazione acclusa a una lettera del\n21 maggio 2007 trasmessa dalla Pretura all'arbitro). Il fatto che il ricorrente fosse d'accordo di sciogliere le comproprietà immobiliari riconoscendo alle sorelle quote equivalenti ancora non significa tuttavia – e da lungi – ch'egli fosse d'accordo di definire tali quote inserendo nel calcolo il valore di fondi in sua proprietà esclusiva. Un conto è sciogliere beni in comproprietà, un altro è dividere comunioni ereditarie. Che poi non fosse possibile sciogliere in concreto le comproprietà sui fondi senza dividere le comunioni ereditarie fu __________ e fu __________ (ammesso e non concesso che ciò fosse vero) ancora non vuol dire che l'arbitro fosse implicitamente autorizzato a esulare dai limiti dell'incarico. Quanto alla circostanza che nell'ambito di negoziati precedenti la firma del compromesso arbitrale il ricorrente si sarebbe detto d'accordo con l'ing. __________ e l'__________ di includere nella divisione delle comproprietà anche i suoi due fondi in proprietà assoluta, si trattava con ogni evidenza di una disponibilità espressa nel quadro di trattative stragiudiziali. Non vincolava quindi IS 1 ai fini dell'arbitrato.\nd) Sempre nelle osservazioni all'appello CO 3, CO 1 e CO 2 asseverano che il fratello non ha contestato l'inclusione dei suoi due fondi nelle proposte di divisione inviate dall'arbitro il 18 aprile 2007 allo stesso ricorrente, il 26 aprile 2007 al suo legale e il 22 maggio 2007 ad ambedue (osservazioni, pag. 5). Il fatto è che, seppure ciò fosse (le proposte di divisione non figurano agli atti), il ricorrente non risulta avere accettato tale modo di procedere. Certo, le discussioni intercorse fra le parti hanno toccato anche i due fondi in proprietà esclusiva del ricorrente, ma nulla conforta l'ipotesi che per finire IS 1 abbia dato il proprio consenso a che si includesse il valore di quegli immobili nel calcolo dei beni da dividere. Anzi, a una riunione dell'8 maggio 2007 l'arbitro aveva comunicato alle parti di avere deciso con il Pretore “di tralasciare completamente (...) il terreno ‘__________’ (mappale n. __________ RFD __________) oggetto della donazione precedente” (verbale interno n. 24), confermando a una riunione del 10 maggio 2007 di non avere preso in considerazione tale particella (verbale interno n. 25). In seguito, il 12 novembre 2007, egli ha reso edotto nondimeno IS 1, “anche in accordo con il Pretore”, di aver “dovuto tener conto di questo bene” (verbale interno n. 37). Non consta però che il ricorrente abbia accettato ciò, tanto meno dopo avere ribadito all'arbitro proprio quel 12 novembre 2007 che con il fondo n. __________ le sorelle “non hanno nulla a che vedere” (loc. cit.).\nPer quanto riguarda la particella n. __________ NMC di __________, la situazione è confusa. L'8 maggio 2007 l'arbitro ha sì informato il ricorrente di avere valutato il fondo n. 1616 “come anticipo ereditario” (verbale interno n. 24), ma il 10 maggio successivo gli ha reso noto di avere tralasciato quell'immobile nelle operazioni legate allo scioglimento delle comproprietà (verbale interno n. 25), salvo comunicare il 12 novembre 2007 che “il Pretore e l'arbitro hanno (...) ritenuto opportuno, trattandosi di un anticipo ereditario, di considerarne il valore anche in questa sede” (verbale interno n. 37). Non risulta che di ciò il ricorrente si sia accomodato.\nL'impressione è se mai che, di fronte a un contegno generalmente critico e poco conciliante del ricorrente, l'arbitro (sentiti il Pretore e le tre sorelle) abbia deciso autoritariamente di sciogliere le comproprietà immobiliari includendo nel calcolo delle quote anche il valore delle due particelle in proprietà assoluta del ricorrente. Se non che, così facendo, egli ha deciso punti litigiosi non deferitigli. Invece di limitarsi a sciogliere le comproprietà fondiarie, in altri termini, egli ha diviso anche le comunioni ereditarie fu __________ e fu __________ (almeno per quanto riguarda gli immobili), collazionando nell'asse successorio le due particelle ricevute in donazione dal ricorrente (senza considerare per di più che la particella n. __________ RFD di __________ era pervenuta in donazione a quest'ultimo non solo dai genitori, ma anche da una zia). Il ricorrente però non ha mai affidato all'arbitro incombenze di divisione ereditaria. Ciò comporta l'annullamento del lodo, che nella fattispecie non può essere cassato – per la sua natura unitaria – solo in determinate parti."}