{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2008-7_2011-04-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107893&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "647dc611514d67cb7ded914696e27421"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2008.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.04.2011 13.2008.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arbitrato: diritto di essere sentiti e limiti del giudizio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:17", "Checksum": "420e0cf1c881604c14fa6e22c7bba4c7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.04.2011 13.2008.7\nRegesto:\nArbitrato: diritto di essere sentiti e limiti del giudizio\n\n\nb) Per quanto riguarda in specie le particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________, sezione di __________, come pure la particella n. __________, sezione di __________, il 10 maggio 2007 l'avvocato del ricorrente ha potuto esaminare nei dettagli “i valori e le caratteristiche degli stabili contemplati”, senza che risulti avere eccepito alcunché (verbale interno n. 25, pag. 2). Durante una successiva riunione del 22 maggio 2007 IS 1 ha invero manifestato vivo disappunto per i correttivi apportati dall'arbitro alle stime dell'ing. __________ (verbale interno n. 28), tanto da inoltrare l'indomani un “ritiro adesione a procedura arbitrato IS 1/CO 1” al Pretore del Distretto di __________ (nell'inc. DI.2006.64 della Pretura, agli atti). In quello scritto, tuttavia, egli insorgeva contro due proposte di divisione elaborate dall'arbitro l'8 e il 10 maggio 2007, ma alle stime dei quattro fondi neppure alludeva. In seguito il valore delle quattro particelle non è più stato modificato (lodo impugnato, pag. 9), né il ricorrente risulta avere preteso una rivalutazione delle stime o avere offerto altre prove. Non può dirsi quindi che il suo diritto di assistere all'assunzione delle prove sia stato violato.\n5. IS 1 lamenta altresì una violazione dell'art. 36 lett. c CIA (tribunale arbitrale che ha deciso punti litigiosi non deferitigli o che non ha pronunciato su tutte le conclusioni delle parti), affermando che l'arbitro ha trasceso l'incarico affidatogli. Egli adduce che le particelle n. __________ RFD di __________, sezione di __________, e n. __________ NMC di __________, stimate dall'arbitro rispettivamente fr. 40 885.– e fr. 25 000.–), non sono mai state in comproprietà e non dovevano rientrare quindi nell'ambito del giudizio. Il primo fondo – ricorda il ricorrente – gli è stato donato negli anni sessanta dai genitori e da una zia, il secondo dai soli genitori. Entrambi sono dunque immobili di sua assoluta proprietà, in cui le sorelle non hanno mai avuto alcuna forma di partecipazione. Ciò posto, il valore complessivo dei beni da dividere ammontava a fr. 916 604.75, non a fr. 982 489.75, e di conseguenza egli aveva diritto a una spettanza di fr. 229 151.80 (un quarto), mentre nel lodo gli sono stati riconosciuti (tolto il valore dei due fondi) solo fr. 172 025.–. Per altro verso, epiloga il ricorrente, l'arbitro ha omesso di sciogliere la comproprietà sulla proprietà per piani n. __________ (particella n. __________ RFD) di __________, sezione di __________, cadendo con ciò in arbitrio.\na) Nel patto d'arbitrato del 3 ottobre 2006 le parti hanno deciso di sottoporre “la procedura di scioglimento dei beni loro iscritti in comproprietà al giudizio di un arbitro unico” (clausola n. 1), hanno dichiarato che “la base dell'esame e decisione arbitrale” era consegnata in un verbale d'udienza sottoscritto davanti il Segretario assessore della Pretura di Vallemaggia il 5 ottobre 2004 (clausola n. 3), hanno precisato che oggetto dell'arbitrato era “l'esame delle divergenze relative allo scioglimento della comproprietà dei beni immobili indicati ai punti 4 e 6 dell'accordo del 25 novembre 2003, ripreso al punto 1 del successivo accordo del 5 ottobre 2004” (clausola n. 4) e hanno convenuto che l'arbitro avrebbe proceduto “alla formazione delle quote da assegnare alle parti”, senza dirimere “divergenze che non devono essere risolte concordemente” (clausola n. 5). Nessun riferimento contiene il patto d'arbitrato a particelle in proprietà esclusiva di IS 1. Invano si cercherebbero poi, nel carteggio, il “verbale d'udienza sottoscritto avanti il Segretario assessore della Pretura di Vallemaggia il 5 ottobre 2004” e il precedente accordo del\n25 novembre 2003. Nulla induce a desumere pertanto che l'arbitro dovesse occuparsi in qualche modo anche di fondi in proprietà assoluta del ricorrente. Tanto meno ove si consideri che all'udienza del 31 ottobre 2006 il Pretore del Distretto di Vallemaggia aveva accertato non essere “oggetto d'arbitrato\nl'esistente comunione ereditaria fra le parti comprensiva delle reciproche pretese” (sopra, lett. B in fine).\nb) Nelle osservazioni all'appello CO 3, CO 1 e CO 2 sostengono che il fratello argomenta in malafede, poiché lui stesso avrebbe accettato di includere le due particelle “nei lotti da ripartire” (pag. 3 in basso). Sta di fatto ch'esse non indicano quando né come ciò sarebbe avvenuto. Ricordano che la clausola n. 4 del patto arbitrale rinvia all'accordo del 25 novembre 2003, il quale menzionava al punto 4 “terreni o rustici di proprietà o posseduti dai comproprietari” e al punto 6 “le particelle n. __________ RFD __________ (…), e n. __________ RFD __________, entrambe attualmente di proprietà del signor IS 1”, ma a parte il fatto che quell'accordo non figura nell'incarto, la mera circostanza che i due immobili ricevuti in donazione dal ricorrente andassero stimati alla stessa stregua degli altri in vista della divisione ereditaria ancora non significa che il ricorrente avesse autorizzato l'arbitro a sospingersi oltre lo scioglimento delle comproprietà. Del resto, se il ricorrente avesse accettato di includere le due citate particelle “nei lotti da ripartire”, mal si comprende perché il patto d'arbitrato preveda solo “lo scioglimento della comproprietà” (clausola n. 4) e perché all'udienza del 31 ottobre 2006 il Pretore del Distretto di Vallemaggia abbia accertato non essere “oggetto d'arbitrato l'esistente comunione ereditaria fra le parti comprensiva delle reciproche pretese”. Nemmeno le interessate tentano una spiegazione al proposito."}