{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2008-7_2011-04-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107893&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "647dc611514d67cb7ded914696e27421"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2008.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.04.2011 13.2008.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arbitrato: diritto di essere sentiti e limiti del giudizio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:17", "Checksum": "420e0cf1c881604c14fa6e22c7bba4c7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.04.2011 13.2008.7\nRegesto:\nArbitrato: diritto di essere sentiti e limiti del giudizio\n\n\n2. Un ricorso per nullità aveva natura eminentemente cassatoria (art. 40 cpv. 1 CIA), con le eccezioni – estranee al caso in rassegna – dell'art. 36 lett. b (incompetenza) e lett. i (ammontare delle indennità da corrispondere agli arbitri). La possibilità di statuire nel merito o di rinviare gli atti con indicazioni vincolanti al primo giudice data in esito a un ricorso per cassazione (art. 332 cpv. 2 CPC ticinese) non si applicava a un ricorso per nullità. L'autorità giudiziaria chiamata a giudicare un ricorso per nullità poteva sì rinviare il lodo al tribunale arbitrale per rettifica o completazione (art. 39 CIA), ma solo ove il lodo fosse affetto da un vizio minore cui il tribunale arbitrale potesse rimediare agevolmente senza nuova istruttoria, segnatamente in caso di oscurità del dispositivo o di omissione di giudizio su singole richieste (Poudret, Arbitrage concordataire, FJS n. 464c, pag. 7 in basso; v. anche Rüede/Hadenfeldt, op. cit., pag. 353 n. 3). In tutti gli altri casi essa doveva limitarsi ad annullare il lodo. Nella misura in cui chiede che “l'incarto venga trasmesso all'arbitro per nuovo giudizio secondo le indicazioni del giudice” il ricorrente formula perciò una domanda irricevibile. Ricevibile è se mai la richiesta formulata in subordine da CO 3, CO 1 e CO 2 nelle osservazioni al ricorso, ma solo nei limiti testé precisati.\n3. Al suo memoriale il ricorrente annette copia autentica di due rogiti notarili, un estratto del registro fondiario e uno dei registri censuari di __________. Egli richiama inoltre non meglio precisata “documentazione” dalla Pretura del Distretto di Vallemaggia e dal notaio divisore delle comunioni ereditarie fu __________ e fu __________ (memoriale, punto 3). Se non che, nuovi mezzi di prova erano inammissibili in un ricorso per nullità, come erano inammissibili in un ricorso per cassazione a norma degli art. 327 segg. CPC ticinese (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 331). Nella misura in cui non figurano già agli atti del fascicolo sulla base del quale l'arbitro ha emanato il lodo, i documenti in rassegna non possono quindi essere presi in considerazione. Analogo principio vale per i due documenti che CO 3, CO 1 e CO 2 accludono alle osservazioni al ricorso.\n4. Dal profilo formale il ricorrente censura una violazione dell'art. 25 lett. c CIA (diritto di assistere all'assunzione delle prove e ai dibattimenti orali ordinati dal tribunale), rimproverando all'arbitro di non avergli sottoposto, una volta chiusa l'istruttoria, i suoi accertamenti circa il valore delle particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________, sezione di __________, come pure della particella n. __________, sezione di __________, valore che l'arbitro ha ridotto complessivamente di oltre fr. 93 000.– rispetto alla stima eseguita dall'ing. __________ su incarico delle parti prima di cominciare l'arbitrato. E tali particelle sono poi state assegnate a CO 3, CO 1 e CO 2. L'art. 25 lett. c CIA essendo – ricorda il ricorrente – una norma imperativa di procedura, la sua violazione comporta l'annullamento del lodo già per questioni d'ordine (art. 36 lett. d CIA).\na) La stima dei valori immobiliari è stata oggetto nella fattispecie di lunghe e accese discussioni. Il ricorrente ne ha parlato con l'arbitro il 21 dicembre 2006, il 20 marzo e il 18 aprile 2007 (verbali interni n. 7, 15 e 20, nella rubrica “D” del classificatore rosso). Ne ha conferito ancora il 10 maggio 2007 in presenza dei patrocinatori delle parti (verbale interno n. 25: “Vengono illustrati in dettaglio i valori e le caratteristiche degli stabili contemplati, per mezzo delle schede di calcolo e della relativa documentazione fotografica”), il 22 maggio 2007, assistito dal suo avvocato (verbale interno n. 28) e il 15 giugno 2007, quando ha confrontato le stime dell'arbitro con quelle dell'ing. __________ e si è sentito avvertire dall'arbitro che talune valutazioni si distanziavano da quelle dell'ing. __________ “per creare una base di riparto uniforme”. In quella circostanza l'arbitro ha risposto anche a domande del ricorrente sul valore della particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________, e sulla riduzione del valore relativo alla “casa d'abitazione”. IS 1 non consta avere mosso obiezioni (verbale interno n. 31).\nIn seguito IS 1 si è nuovamente incontrato con l'arbitro il 18 settembre, il 15 ottobre e il 12 novembre 2007. Durante il primo incontro egli non risulta essere tornato sulla questione delle stime (verbali interno n. 34). Nel corso del secondo egli ha ricevuto una proposta elaborata dall'arbitro per lo scioglimento delle comproprietà (verbale interno n. 36) e in occasione dell'ultimo incontro ha consegnato all'arbitro stesso un memoriale in cui presentava le sue osservazioni e le sue richieste, non senza esprimersi puntualmente sui valori di determinati fondi (la particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________, la particella n. __________ NMC di __________ e un suo monte situato a __________: verbale interno n. 37). IS 1 ha quindi potuto esporre in più occasioni la sua opinione sulle stime prospettate dall'arbitro e ha potuto confrontarle con quelle dell'ing. __________, senza che i suoi diritti – compreso quello di offrire o di sollecitare nuove prove – siano stati disattesi."}