{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2008-7_2011-04-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107893&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "647dc611514d67cb7ded914696e27421"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2008.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.04.2011 13.2008.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arbitrato: diritto di essere sentiti e limiti del giudizio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:17", "Checksum": "420e0cf1c881604c14fa6e22c7bba4c7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.04.2011 13.2008.7\nRegesto:\nArbitrato: diritto di essere sentiti e limiti del giudizio\n\n\n12. Le spese del lodo vanno ripartite in ragione di ¼ per ogni parte, compensate le indennità di patrocinio.\nA un'udienza del 31 ottobre 2006 tenutasi davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia le parti hanno confermato tale accordo, così come l'incarico a AR 1, precisando che questi avrebbe dovuto sciogliere le comproprietà, procedere alla formazione dei lotti, alla loro attribuzione e fissare eventuali conguagli, senza esprimersi su eventuali pretese derivanti dalla loro qualità di membri delle comunioni ereditarie dei genitori. Preso atto che “non è oggetto d'arbitrato l'esistente comunione ereditaria fra le parti comprensiva delle reciproche pretese”, il Pretore ha nominato AR 1, perito dell'Ufficio cantonale stima, in qualità di arbitro (inc. DI.2006.64).\nC. L'arbitro ha sentito le parti e terzi, dal 9 novembre 2006 in poi, 47 volte. IS 1 in particolare è stato ascoltato il 21 dicembre 2006, il 20 marzo 2007 (con il suo avvocato), il 18 aprile 2007, l'8 maggio 2007, il 22 maggio 2007 (con l'avvocato), il 15 giugno 2007, il 18 settembre 2007, il 15 ottobre 2007 e il\n12 novembre 2007. Il suo patrocinatore ha conferito al telefono con l'arbitro il 28 febbraio 2007, il 7 marzo 2007 e il 15 maggio 2007, oltre che con l'avvocato delle sorelle il 26 aprile 2007 e il\n10 maggio 2007. L'arbitro ha svolto l'ultimo colloquio il 29 settembre 2008 con il patrocinatore delle sorelle.\nD. Statuendo con lodo del 1° ottobre 2008, l'arbitro ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Vallemaggia di assegnare in proprietà assoluta i seguenti immobili:\n1. A IS 1:\nla particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________,\nla particella n. __________ RFD di __________,\nla particella n. __________ RFD di __________,\nla particella n. __________ RFD di __________,\nla particella n. __________ NMC di __________,\nla particella n. __________ NMC di __________,\nla particella n. __________ NMC di __________,\nla particella n. __________ NMC di __________,\nla particella n. __________ NMC di __________,\nla particella n. __________ NMC di __________,\nla particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________,\nla particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________,\nla particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________, e\nla particella n. __________ NMC (n. __________ RT) di __________;\n2. A CO 1:\nla particella n. __________ NMC di __________,\n4/16 (1/4) la particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________,\nla particelle n. __________ RFD di __________, sezione di __________,\nla particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________,\n1/2 della proprietà per piani n. __________ (particella n. __________) RFD di __________, sezione di __________,\n1/2 della particella n. 460 RFD di __________, sezione di __________,\n1/2 della particella n. __________ RFD di ____________________,\n4/12 (1/3) della particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________,\n4/12 (1/3) della particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________,\nla proprietà per piani n. __________ (particella n. __________) RFD di __________, sezione di __________,\n4/12 (1/3) della proprietà per piani n. __________ (particella n. __________) RFD di __________, sezione di __________, e\nla particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________;\n3. A CO 2:\nla particella n. __________ RFD di __________,\nla particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________,\n1/2 della proprietà per piani n. __________ (particella n. __________) RFD di __________, sezione di __________,\n1/2 della particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________, e\nla particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________;\n4. A CO 3:\nla particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________, e\n1/2 della particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________.\nA titolo di conguaglio l'arbitro ha obbligato CO 3 a versare a IS 1 fr. 3560.– e a CO 1 fr. 840.–, come pure CO 2 a versare a IS 1 fr. 4140.– e a CO 1 fr. 960.–. L'onorario arbitrale di fr. 13 300.– è stato addebitato alle parti nella misura di un quarto ciascuno.\nE. Il 29 ottobre 2008 IS 1 è insorto a questa Camera con un ricorso per nullità in cui chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di annullare il lodo appena citato e di rinviare gli atti all'arbitro per nuovo giudizio. Con decreto del 6 novembre 2008 il presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo per difetto di motivazione. Nelle loro osservazioni del 17 dicembre 2008 CO 3, CO 1 e CO 2 propongono di respingere il ricorso o, in subordine, di rinviare il lodo all'arbitro “per rettificarlo e/o completarlo ai sensi dei considerandi”.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino al 31 dicembre 2010 l'art. 36 CIA prescriveva imperativamente che contro un lodo potesse essere interposto ricorso per nullità davanti al tribunale superiore della giurisdizione civile ordinaria in cui aveva sede il tribunale arbitrale. A tale principio sfuggivano solo i lodi cui si riferiva l'art. 176 cpv. 1 LDIP (art. 191 LDIP) o quelli che le parti rinunciavano a impugnare dopo la notifica (Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2ª edizione, pag. 334 con richiami). Giurisdizione per nullità era, nel Cantone Ticino, la Camera civile di appello (art. 2 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIA), la quale applicava per analogia le norme sul ricorso per cassazione (art. 3 cpv. 3 del decreto citato). Il termine d'impugnazione era di 30 giorni (art. 37 cpv. 1 CIA). In concreto il lodo è stato notificato al convenuto il 3 ottobre 2008. Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile."}