{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2008-7_2011-04-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107893&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "647dc611514d67cb7ded914696e27421"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2008.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.04.2011 13.2008.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arbitrato: diritto di essere sentiti e limiti del giudizio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:17", "Checksum": "420e0cf1c881604c14fa6e22c7bba4c7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.04.2011 13.2008.7\nRegesto:\nArbitrato: diritto di essere sentiti e limiti del giudizio\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano,\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |\n|\nsegretaria: |\nRossi, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella procedura promossa davanti all'arbitro unico AR 1, , con compromesso arbitrale del 3 ottobre 2006 da\n|\n|\nIS 1,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 3, () CO 1, , e CO 2, () |\n||\n|\n|\nSilvano Giannini, 6600 Locarno\n|\n|\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per nullità del 29 ottobre 2008 presentato da IS 1 contro il lodo emesso il 1° ottobre 2008 dall'arbitro unico AR 1;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. I fratelli IS 1 (1924), CO 3 (1925), CO 1 (1929) e CO 2 (1933) sono comproprietari, un quarto ciascuno, delle particelle n. 546 e 717 RFD di __________, sezione di __________, della particella n. __________ e della proprietà per piani n. __________ (della particella n. __________) RFD di __________, sezione di __________, delle particelle n. __________, __________ e __________ RFD, n. __________, __________,__________,__________, __________,__________ e __________ NMC di __________, come pure delle particelle n. __________, __________, __________, __________, __________, 4__________,__________, __________ oltre che delle proprietà per piani n. __________ (della particella n. __________) e __________ (della particella n. __________) RFD di __________, sezione di __________.\nI quattro fratelli sono comproprietari inoltre, un dodicesimo ciascuno, insieme con __________ (titolare di una quota di 8/12), delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, sezione di __________, e in ragione di un ottavo ciascuno, insieme con __________ (titolare di una quota di 4/8), della proprietà per piani n. __________ (della particella n. __________) RFD di __________, sezione di __________, così come, un sedicesimo ciascuno, insieme con __________ (titolare di una quota di 8/16) e __________ (titolare di una quota di 4/16), della particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________.\nIS 1 è altresì proprietario assoluto della particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________, e insieme con CO 1, in ragione di un mezzo ciascuno, della particella n. __________ RFD di __________.\nIn seguito a una procedura di raggruppamento terreni i fratelli sono divenuti proprietari assoluti, infine, di particelle che possedevano in ragione di un quarto ciascuno: IS 1 delle particelle n. __________ (n. __________ RT), __________ (__________RT), __________ (__________RT) e __________ (__________RT) NMC di __________; CO 3 della particella n. __________ (n. __________ RT) NMC di __________; CO 2 delle particelle n. __________ (n. __________ RT), __________ (__________RT) e __________ (__________RT) NMC di __________.\nB. Mediante compromesso arbitrale del 3 ottobre 2006 CO 3CO 3, CO 1 e CO 2 – da una parte – e IS 1 – dall'altra – hanno convenuto quanto segue:\n(…)\nviene sottoscritto il seguente compromesso con il quale dichiarano di deferire ad un arbitro unico la procedura concernente lo scioglimento della comproprietà dei beni immobiliari loro iscritti.\n1. Le parti concordano di sottoporre la procedura di scioglimento dei beni loro iscritti in comproprietà al giudizio di un arbitro unico scelto nella persona del signor\nAR 1\nin __________ e ne chiedono la nomina tramite la lodevole Pretura della Vallemaggia, Cevio.\n2. Essi dichiarano pertanto di sottoporre la procedura al Concordato svizzero sull'arbitrato, al DL cantonale del 17 febbraio 1971 e alle norme CPC applicabili all'arbitrato.\n2.1 La sede del Tribunale arbitrale è fissata al domicilio dell'arbitro di __________, ritenuta la facoltà dello stesso di convocare le parti in altra sede a suo giudizio più opportuna.\n3. Le parti richiamano il verbale d'udienza sottoscritto avanti il Segretario assessore della Pretura di Vallemaggia il 5 ottobre 2004 (verbale allegato). Quanto esposto in detto verbale forma la base dell'esame e decisione arbitrale.\n4. Oggetto dell'arbitrato è l'esame delle divergenze relative allo scioglimento della comproprietà dei beni immobili indicati ai punti 4 e 6 dell'accordo del 25 novembre 2003, ripreso al punto 1 del successivo accordo del 5 ottobre 2004.\n5. L'arbitro deciderà sulle divergenze che non devono essere risolte concordemente e procederà alla formazione delle quote da assegnare alle parti.\n5.1 Le quote da formare sono fissate in quattro.\n5.2 Ritenuto che le quote debbano essere di ugual valore, l'arbitro potrà procedere a definire i conguagli in denaro, ma possibilmente unicamente laddove non fosse possibile l'assegnazione di immobili ad ugual valore complessivo.\n6. Nella formazione delle quote l'arbitro terrà in debita considerazione le desiderata dei singoli interessati.\n7. Alle parti è assegnato un termine di 30 giorni dalla firma del presente compromesso arbitrale per presentare le proprie richieste e relativa documentazione.\n8. All'arbitro è data facoltà di assumere in audizione separata o congiunta le parti, nonché di chiedere alle stesse rispettivamente ai reciproci patrocinatori, in ugual misura, la completazione di documenti e/o mezzi di prova.\n9. È parimenti data facoltà di avvalersi, qualora lo riterrà, della consulenza di tecnici.\n10. Il lodo arbitrale verrà depositato alla Pretura di Vallemaggia che lo intimerà alle parti e ne dichiarerà l'effetto di forza esecutiva a valere quale titolo per il trapasso delle proprietà a registro fondiario, in conformità dell'art. 44 del Concordato. La relativa istanza sarà presentata a RF dallo stesso arbitro unico.\n11. Il lodo dovrà essere reso entro 6 mesi dalla ricezione degli allegati di cui alla cifra 6 del presente atto."}