Le spese ripetibili sono stabilite in base al Regolamento per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Poiché il diritto federale prevede un’istanza cantonale unica per le vertenze in materia di proprietà intellettuale (art. 5 CPC), la causa ha dovuto essere proposta direttamente al Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 4 LOG). È inoltre da considerare che, per rapporto al valore litigioso, la preparazione della causa ha richiesto un grande impegno da parte del patrocinatore dell’attrice. Da qui vi è, nel caso concreto, una manifesta sproporzione tra il valore litigioso di fr. 363.90 e le ripetibili risultanti applicando l’art. 11 Rtar, il cui ammontare massimo sarebbe di fr.