Entro questi limiti la petizione merita quindi accoglimento. 7. In applicazione dell’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. Nel caso concreto le parti risultano entrambe soccombenti e, tenuto conto delle particolarità del caso, appare giustificato porle a loro carico in ragione di metà per parte. Le spese processuali sono stabilite in applicazione degli art. 7 e 12 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG). Per l’art. 12 LTG, la tariffa delle decisioni in istanza cantonale unica del Tribunale d’appello è il doppio di quella delle decisioni del Pretore nella procedura ordinaria.