La LDA prevede l’obbligo di versare un compenso solo per la riproduzione di opere protette. Di principio ciò comporterebbe la necessità di stabilire se e in quale misura il singolo possessore di una fotocopiatrice - o di altri mezzi di riproduzione - riproduce siffatte opere. Oltre alle evidenti difficoltà pratiche, questo modo di procedere è inattuabile, non da ultimo perché richiederebbe un impiego di mezzi difficilmente sostenibile.