c. la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi. Entro tali limiti l’utilizzo di un’opera non necessita dell’autorizzazione dell’autore. L’utilizzazione di un’opera nella cerchia privata giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. a, non dà diritto a compenso (art. 20 cpv. 1 LDA). Per contro, la riproduzione di opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1, lettere b e c (art. 20 cpv. 2 LDA) fa invece nascere l’obbligo al compenso. 4. La LDA prevede l’obbligo di versare un compenso solo per la riproduzione di opere protette.