{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2023-03-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_10-2022-25_2023-03-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=136000&nX40_KEY=4921581&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "26428e4d98a9de8fa99a297ace31c61d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2022.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 30.03.2023 10.2022.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Legge sul diritto d'autore. Compenso per riproduzione di opere protette. Tariffe e collaborazione utenti. Spese giudiziarie"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 19:41:02", "Checksum": "4b006abfd6356095bc618b2d81b9c67e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 30.03.2023 10.2022.25\nRegesto:\nLegge sul diritto d'autore. Compenso per riproduzione di opere protette. Tariffe e collaborazione utenti. Spese giudiziarie\n\n\nLe spese processuali sono stabilite in applicazione degli art. 7 e 12 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG). Per l’art. 12 LTG, la tariffa delle decisioni in istanza cantonale unica del Tribunale d’appello è il doppio di quella delle decisioni del Pretore nella procedura ordinaria. La tassa di giustizia minima delle decisioni del Pretore è di fr. 500.- (art. 7 LTG) sicché nel caso concreto la stessa sarebbe da fissare almeno in fr. 1'000.-. Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, appare necessario scostarsi dal minimo di legge e fissare le spese processuali al di sotto del minimo di legge, che sono così stabilite in fr. 300.-.\n8. Le spese ripetibili sono stabilite in base al Regolamento per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Poiché il diritto federale prevede un’istanza cantonale unica per le vertenze in materia di proprietà intellettuale (art. 5 CPC), la causa ha dovuto essere proposta direttamente al Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 4 LOG). È inoltre da considerare che, per rapporto al valore litigioso, la preparazione della causa ha richiesto un grande impegno da parte del patrocinatore dell’attrice. Da qui vi è, nel caso concreto, una manifesta sproporzione tra il valore litigioso di fr. 363.90 e le ripetibili risultanti applicando l’art. 11 Rtar, il cui ammontare massimo sarebbe di fr. 91.- (25% di fr. 363.90). Tenuto conto delle spese e dell’IVA, quest’importo copre circa mezz’ora di attività del patrocinatore, sicché ricorrono gli estremi per derogare ai limiti della tariffa (art. 13 Rtar). Va comunque anche tenuto conto che, comunque sia, le ripetibili sono solo una partecipazione all’onorario e alle spese del legale (art. 10 Rtar). Di conseguenza, considerato ancora che la preclusione del convenuto ha comunque evitato all’attrice un ulteriore dispendio di tempo e, non da ultimo, che l’attività del patrocinatore per la presente causa è comunque ridotta in considerazione del fatto che egli patrocina l’attrice in molteplici cause sostanzialmente identiche, e ritenuto infine il reciproco grado di soccombenza, le ripetibili a favore dell’attrice sono fissate in fr. 100.-.\nPronuncia: 1. La petizione è parzialmente accolta. CO 1 è condannata a versare a IS 1 l’importo di fr. 261.40 oltre interessi al 5% dal 22 agosto 2022.\n2. Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico delle parti in ragione di fr. 100.- all’attrice e di fr. 200.- alla convenuta, la quale inoltre rifonderà alla parte attrice fr. 100.- di ripetibili.\n3. Notificazione:\n|\n|\n- ; - . |\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nRilevato che l’art. 5 CPC prescrive per la presente causa un’istanza cantonale unica, contro la presente decisione è dato il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, indipendentemente dal valore litigioso (art. 74 cpv. 2 LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF)."}