{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2023-02-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_10-2022-23_2023-02-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=135996&nX40_KEY=4921581&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e7161c5e8407315bd68d83936b393264"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2022.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.02.2023 10.2022.23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Legge sul diritto d'autore. 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Per venire a capo del problema, la legge ha stabilito che, in luogo di procedere al rilevamento esatto del numero delle riproduzioni, le società di gestione devono allestire apposite tariffe per la riscossione delle indennità da esse rivendicate (art. 46 cpv. 1 LDA), devono negoziare il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti (cpv. 2), e sono tenute a sottoporre per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (cpv. 3). I compensi dovuti sono pertanto stabiliti in modo schematico da una tariffa, la quale è a sua volta basata sul numero medio di copie soggette a compenso, stabilito nell’ambito di trattative tra le società di gestione e le associazioni di utenti. È invero possibile che la forfetizzazione possa apparire talvolta insoddisfacente, ma il sistema è previsto dalla legge ed eventuali imprecisioni sono da mettere in conto sia quando per il periodo in questione non sono fatte copie soggette a compenso, sia quando il numero delle copie effettuate supera invece in modo anche importante il valore medio posto alla base della tariffa (DTF 125 III 141 consid. 4b). Trattandosi di valori medi è, infatti, inevitabile che taluni utenti siano sotto, altri sopra la media. Il compenso per i diritti d’autore previsto dall’art. 20 LDA è di conseguenza dovuto anche se nell’azienda non sono fotocopiate opere protette dal diritto d’autore, poiché l’obbligo nasce già per il fatto di disporre di una fotocopiatrice o di altri mezzi tecnici per l’allestimento delle copie (DTF 125 III 141).\n5. Come esposto nel considerando precedente, IS 1 stabilisce i compensi in base alle apposite tariffe, ciò che richiede la collaborazione degli utenti. Nella misura in cui lo si possa ragionevolmente pretendere da loro, gli utenti di opere sono tenuti a fornirle le informazioni di cui essa abbisogna per fissare e applicare le tariffe, nonché per ripartire il prodotto della gestione (art. 51 LDA). In tal senso, IS 1 invia all’utente di cui deve valutare l’obbligo tariffario un modulo mediante il quale esso deve comunicare tutti i dati necessari per la fatturazione (tariffa comune 8 VII e 9 VII, art. 8.2). Qualora neppure dopo una sollecitazione scritta i dati richiesti siano trasmessi, IS 1 può procedere a una stima dei dati e fatturare in base a tale stima. Entro 30 giorni dalla notifica della stima, l’utente in questione può ancora comunicare i dati necessari per il calcolo. Se non vi provvede, i dati di stima sono ritenuti approvati (tariffa comune 8 VII e 9 VII, art. 8.3).\n6. IS 1 sostiene di aver proceduto a fatturare i compensi in base ai dati forniti dal convenuto, il quale non ha sollevato contestazioni di sorta.\nRilevato che l’attività del convenuto rientra nel novero di quelle previste dagli l’art. 6.4.7 della TC 8 VII e TC 9 VII, la petizione è da accogliere.\n7. In applicazione dell’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. Nel caso concreto la parte convenuta è risultata soccombente e di conseguenza le spese sono poste integralmente a suo carico. Le spese processuali sono stabilite in applicazione degli art. 7 e 12 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG). Per l’art. 12 LTG, la tariffa delle decisioni in istanza cantonale unica del Tribunale d’appello è il doppio di quella delle decisioni del Pretore nella procedura ordinaria. La tassa di giustizia minima delle decisioni del Pretore è di fr. 500.- (art. 7 LTG) sicché nel caso concreto la stessa sarebbe da fissare almeno in fr. 1'000.-. Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, appare necessario scostarsi dal minimo di legge e fissare le spese processuali al di sotto del minimo di legge, che sono così stabilite in fr. 300.-.\n8. Le spese ripetibili sono stabilite in base al Regolamento per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Poiché il diritto federale prevede un’istanza cantonale unica per le vertenze in materia di proprietà intellettuale (art. 5 CPC), la causa ha dovuto essere proposta direttamente al Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 4 LOG). È inoltre da considerare che, per rapporto al valore litigioso, la preparazione della causa ha richiesto un grande impegno da parte del patrocinatore dell’attrice. Da qui vi è, nel caso concreto, una manifesta sproporzione tra il valore litigioso di fr. 95.40 e le ripetibili risultanti applicando l’art. 11 Rtar, il cui ammontare massimo sarebbe di fr. 23.85 (25% di fr. 95.40). Tenuto conto delle spese e dell’IVA, quest’importo copre pochi minuti di attività del patrocinatore, sicché ricorrono gli estremi per derogare ai limiti della tariffa (art. 13 Rtar). Va però anche tenuto conto che, comunque sia, le ripetibili sono solo una partecipazione all’onorario e alle spese del legale (art. 10 Rtar). Di conseguenza, considerato ancora che la preclusione del convenuto ha comunque evitato all’attrice un ulteriore dispendio di tempo e, non da ultimo, che l’attività del patrocinatore per la presente causa è comunque ridotta in considerazione del fatto che egli patrocina l’attrice in molteplici cause sostanzialmente identiche, va riconosciuto un importo di fr. 250.-.\nPronuncia: 1. La petizione è accolta. CO 1 è condannato a versare a IS 1 l’importo di fr. 95.40 oltre interessi al 5% dal 22 agosto 2022."}