197.80 oltre interessi. Entro questi limiti la petizione merita quindi accoglimento. 7. In applicazione dell’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. Nel caso concreto le parti risultano entrambe soccombenti sicché le spese vanno attribuite proporzionalmente al grado di soccombenza. Le spese processuali sono stabilite in applicazione degli art. 7 e 12 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG). Per l’art. 12 LTG, la tariffa delle decisioni in istanza cantonale unica del Tribunale d’appello è il doppio di quella delle decisioni del Pretore nella procedura ordinaria. La tassa di giustizia minima delle decisioni del Pretore è di fr.