Di principio ciò comporterebbe la necessità di stabilire se e in quale misura il singolo possessore di una fotocopiatrice - o di altri mezzi di riproduzione - riproduce siffatte opere. Oltre alle evidenti difficoltà pratiche, questo modo di procedere è inattuabile, non da ultimo perché richiederebbe un impiego di mezzi difficilmente sostenibile. Per venire a capo del problema, la legge ha stabilito che, in luogo di procedere al rilevamento esatto del numero delle riproduzioni, le società di gestione devono allestire apposite tariffe per la riscossione delle indennità da esse rivendicate (art. 46 cpv.