{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2023-03-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_10-2022-21_2023-03-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=136001&nX40_KEY=4921581&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "117ad51962717025cf69144016cfbb5a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2022.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 30.03.2023 10.2022.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Legge sul diritto d'autore. Compenso per riproduzione di opere protette. Tariffe e collaborazione utenti. Spese giudiziarie"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 19:41:03", "Checksum": "dc4a7f8b6fc492a1167c85f579fd676c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 30.03.2023 10.2022.21\nRegesto:\nLegge sul diritto d'autore. Compenso per riproduzione di opere protette. Tariffe e collaborazione utenti. Spese giudiziarie\n\n|\n|\n|\n||||||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||||\n|\n|\n|||||||\n|\n|\n|||||||\n|\ncomposta del giudice: |\nWalser, presidente,\n|\n|\n||||||\n|\nvicecancelliera: |\nLocatelli |\n|\n||||||\nsedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per giudicare nella causa promossa direttamente in appello con petizione 14 novembre 2022 da\n|\n|\nIS 1\n|\n|||\n|\n|\ncontro\n|\n|\n||\n|\n|\nCO 1 |\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n||\nchiedente la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 300.40 oltre accessori a titolo di compensi per diritti d’autore;\nritenuto\nin fatto: A. La legge federale sui diritti d’autore e sui diritti di protezione affini (LDA) disciplina la protezione dell’autore di opere letterarie o artistiche, la protezione dell’artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi, nonché degli organismi di diffusione e la sorveglianza federale sulle società di gestione.\nB. IS 1, qui attrice, è una società di gestione dei diritti d’autore autorizzata dalla Confederazione giusta gli art. 40 segg. LDA, segnatamente l’art. 41 LDA (decisione 4 giugno 2013 dell’Istituto federale della Proprietà intellettuale, che ha prorogato l’autorizzazione del 2011 fino al 31 dicembre 2017 e decisione del 27 settembre 2017 con cui l’autorizzazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022). Essa è legittimata, ma anche tenuta (art. 41 LDA), a riscuotere le indennità dovute per l’uso delle opere letterarie o artistiche, stabilite in applicazione delle tariffe da essa allestite e approvate dalla Commissione arbitrale federale (art. 46 LDA). Per quanto concerne le tariffe applicabili, si rileva che la tariffa comune 8 VII, riguardante la reprografia nell’industria generale o manifatturiera e nel settore dei servizi, e la tariffa comune 9 VII, riguardante l’utilizzo in forma elettronica di opere protette e prestazioni protette nell’industria generale o manifatturiera e nel settore dei servizi, per uso privato dell’azienda, sono entrambe entrate in vigore il 1° gennaio 2017.\n__________ è titolare della ditta individuale CO 1, la cui attività è “la gestione di un ufficio di consulenza attivo nel marketing omnicanale. Rivalutare location residenziali, commerciali, turistiche, incluse locations temporanee per eventi, compresa la gestione; riposizionare e promuovere attività commerciali con particolare attenzione alle aziende attive nella gestione di esercizi pubblici, club e offerte turistiche, compresa la gestione; può tramite collaborazioni essere attiva nei campi professionali che si allineano allo scopo e ne condividono etica, sostenibilità e visioni”.\nC. Con petizione 14 novembre 2022 IS 1 ha chiesto la condanna della parte convenuta al pagamento di fr. 300.40, di cui fr. 21.55 a titolo di indennità per reti aziendali interne e fr. 26.15 quale indennità per fotocopie per gli anni 2021 e 2022, oltre a fr. 200.- per spese amministrative, il tutto oltre interessi al 5% dal 5 settembre 2022.\nD. Nel termine assegnatole con ordinanza 21 novembre 2022 la parte convenuta non ha inoltrato la propria risposta alla petizione, e neppure lo ha fatto dopo la notifica del termine supplementare assegnatole con ordinanza 23 gennaio 2023.\nConsiderato\nin diritto: 1. L’art. 5 cpv. 1 lett. a CPC dispone che spetta al diritto cantonale designare il tribunale competente a decidere, quale istanza cantonale unica, le controversie in materia di proprietà intellettuale. Per l’art. 48 lett. c n. 4 LOG le cause civili previste dall’art. 5 CPC sono trattate dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello, indipendentemente dal valore delle stesse.\nLa causa di cui trattasi essendo fondata sulla legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (LDA), la competenza della scrivente Camera appare pacifica. Poiché la causa non pone questioni di principio né è di rilevante importanza essa è decisa nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b LOG).\n2. Secondo l’art. 223 CPC, se il convenuto non presenta la risposta, nel termine assegnatogli, il giudice gli assegna un termine suppletorio. Se anche questo scade infruttuosamente, il giudice emana una decisione finale se la causa è matura per il giudizio, altrimenti convoca le parti al dibattimento.\nPoiché la parte convenuta è rimasta silente e la causa è matura per il giudizio, il dibattimento non è necessario.\n3. Giusta l’art. 9 LDA l’autore ha il diritto esclusivo sull’opera. Egli ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata (art. 10 cpv. 1 LDA), in particolare mediante allestimento di copie (lettera a), mediante diffusione dell’opera (lett. b) e rendendo accessibile l’opera (lett. c). La LDA ha però anche introdotto dei limiti al diritto d’autore, consentendo segnatamente l’uso dell’opera per uso privato, ritenuto che per uso privato s’intende:\na. qualsiasi utilizzazione nell’ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici;\nb. qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici;\nc. la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi.\nEntro tali limiti l’utilizzo di un’opera non necessita dell’autorizzazione dell’autore. L’utilizzazione di un’opera nella cerchia privata giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. a, non dà diritto a compenso (art. 20 cpv. 1 LDA). Per contro, la riproduzione di opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1, lettere b e c (art. 20 cpv. 2 LDA) fa invece nascere l’obbligo al compenso."}