500.- (art. 7 LTG) sicché nel caso concreto la stessa sarebbe da fissare almeno in fr. 1'000.-. Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, appare necessario scostarsi dal minimo di legge e fissare le spese processuali al di sotto del minimo di legge, che sono così stabilite in fr. 250.-. 8. Le spese ripetibili sono stabilite in base al Regolamento per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Poiché il diritto federale prevede un’istanza cantonale unica per le vertenze in materia di proprietà intellettuale (art. 5 CPC), la causa ha dovuto essere proposta direttamente al Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 4 LOG).