Se non vi provvede, i dati di stima sono ritenuti approvati (tariffa comune 8 VII e 9 VII, art. 8.3). 6. IS 1 sostiene di aver proceduto a fatturare i compensi in base ai dati forniti dalla convenuta, la quale non ha sollevato contestazioni di sorta. Rilevato che l’attività della convenuta rientra nel novero di quelle previste dagli l’art. 6.4.3 della TC 8 VII e TC 9 VII, la petizione è da accogliere. 7. In applicazione dell’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. Nel caso concreto la parte convenuta è risultata soccombente e di conseguenza le spese sono poste integralmente a suo carico.