I compensi dovuti sono pertanto stabiliti in modo schematico da una tariffa, la quale è a sua volta basata sul numero medio di copie soggette a compenso, stabilito nell’ambito di trattative tra le società di gestione e le associazioni di utenti. È invero possibile che la forfetizzazione possa apparire talvolta insoddisfacente, ma il sistema è previsto dalla legge ed eventuali imprecisioni sono da mettere in conto sia quando per il periodo in questione non sono fatte copie soggette a compenso, sia quando il numero delle copie effettuate supera invece in modo anche importante il valore medio posto alla base della tariffa (DTF 125 III 141 consid. 4b).