L’art. 5 cpv. 1 lett. a CPC dispone che spetta al diritto cantonale designare il tribunale competente a decidere, quale istanza cantonale unica, le controversie in materia di proprietà intellettuale. Per l’art. 48 lett. c n. 4 LOG le cause civili previste dall’art. 5 CPC sono trattate dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello, indipendentemente dal valore delle stesse. La causa di cui trattasi essendo fondata sulla legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (LDA), la competenza della scrivente Camera appare pacifica.