500.- (art. 7 LTG) sicché nel caso concreto la stessa sarebbe da fissare almeno in fr. 1'000.-. Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, appare necessario scostarsi dal minimo di legge e fissare le spese processuali al di sotto del minimo di legge, che sono così stabilite in fr. 300.-. Le spese ripetibili possono per contro essere compensate. Pronuncia: 1. La petizione è parzialmente accolta. CO 1 è condannato a versare a IS 1 l’importo di fr. 293.15 oltre interessi al 5% dal 16 agosto 2022. 2. Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili. 3. Notificazione: