1 LDA), in particolare mediante allestimento di copie (lettera a), mediante diffusione dell’opera (lett. b) e rendendo accessibile l’opera (lett. c). La LDA ha però anche introdotto dei limiti al diritto d’autore, consentendo segnatamente l’uso dell’opera per uso privato, ritenuto che per uso privato s’intende: a. qualsiasi utilizzazione nell’ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici; b. qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici; c. la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi.