c n. 4 LOG le cause civili previste dall’art. 5 CPC sono trattate dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello, indipendentemente dal valore delle stesse. La causa di cui trattasi essendo fondata sulla legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (LDA), la competenza della scrivente Camera appare pacifica. Poiché la causa non pone questioni di principio né è di rilevante importanza essa è decisa nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b LOG). 2. Secondo l’art. 223 CPC, se il convenuto non presenta la risposta, nel termine assegnatogli, il giudice gli assegna un termine suppletorio.