{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2023-02-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_10-2022-17_2023-02-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=135994&nX40_KEY=4921581&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e9e115decc8eaa713d97a95f05854862"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2022.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.02.2023 10.2022.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Legge sul diritto d'autore. 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Per venire a capo del problema, la legge ha stabilito che, in luogo di procedere al rilevamento esatto del numero delle riproduzioni, le società di gestione devono allestire apposite tariffe per la riscossione delle indennità da esse rivendicate (art. 46 cpv. 1 LDA), devono negoziare il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti (cpv. 2), e sono tenute a sottoporre per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (cpv. 3). I compensi dovuti sono pertanto stabiliti in modo schematico da una tariffa, la quale è a sua volta basata sul numero medio di copie soggette a compenso, stabilito nell’ambito di trattative tra le società di gestione e le associazioni di utenti. È invero possibile che la forfetizzazione possa apparire talvolta insoddisfacente, ma il sistema è previsto dalla legge ed eventuali imprecisioni sono da mettere in conto sia quando per il periodo in questione non sono fatte copie soggette a compenso, sia quando il numero delle copie effettuate supera invece in modo anche importante il valore medio posto alla base della tariffa (DTF 125 III 141 consid. 4b). Trattandosi di valori medi è, infatti, inevitabile che taluni utenti siano sotto, altri sopra la media. Il compenso per i diritti d’autore previsto dall’art. 20 LDA è di conseguenza dovuto anche se nell’azienda non sono fotocopiate opere protette dal diritto d’autore, poiché l’obbligo nasce già per il fatto di disporre di una fotocopiatrice o di altri mezzi tecnici per l’allestimento delle copie (DTF 125 III 141).\n5. Come esposto nel considerando precedente, IS 1 stabilisce i compensi in base alle apposite tariffe, ciò che richiede la collaborazione degli utenti. Nella misura in cui lo si possa ragionevolmente pretendere da loro, gli utenti di opere sono tenuti a fornirle le informazioni di cui essa abbisogna per fissare e applicare le tariffe, nonché per ripartire il prodotto della gestione (art. 51 LDA). In tal senso, IS 1 invia all’utente di cui deve valutare l’obbligo tariffario un modulo mediante il quale esso deve comunicare tutti i dati necessari per la fatturazione (tariffa comune 8 VII e 9 VII, art. 8.2). Qualora neppure dopo una sollecitazione scritta i dati richiesti siano trasmessi, AT 1 può procedere a una stima dei dati e fatturare in base a tale stima. Entro 30 giorni dalla notifica della stima, l’utente in questione può ancora comunicare i dati necessari per il calcolo. Se non vi provvede, i dati di stima sono ritenuti approvati (tariffa comune 8 VII e 9 VII, art. 8.3).\n6. AT 1 sostiene di non aver ricevuto dal convenuto il questionario di rilevamento, sicché essa ha proceduto ad una stima dei compensi dovuti, così come previsto dalle pertinenti norme della TC 8 VII e dalla TC 9 VII. La stima non essendo stata contestata dall’interessato, la stessa è da ritenere accettata.\nIl convenuto, precluso, non ha contestato la regolarità della procedura di valutazione e neppure ha sostenuto di aver sollevato contestazione di sorta.\n6.1 Considerato lo scopo del convenuto come risulta da RC, la sua attività rientra nel settore 6.4.13 delle tariffe 8 VII e 9 VII (comparto alberghiero). Essa è quindi da considerare utente giusta le tariffe comuni 8 e 9.\n6.2 L’attrice afferma di aver emesso le fatture sulla scorta della stima da essa effettuata e non contestata dal convenuto.\nNella misura in cui è chiesto il pagamento di fr. 34.- per anno quale indennità per fotocopie (TC 8), rispettivamente fr. 28.- quale indennità per reti aziendali interne (TC 9) - oltre IVA - le indennità appaiono conformi alle tariffe TC 8 e TC 9 e la petizione va ammessa. In totale sono quindi dovuti fr. 186.- oltre IVA.\nPer quanto concerne invece gli oneri amministrativi della procedura di stima per gli anni 2019 e 2020, per i quali l’attrice ha fatturato quattro volte fr. 100.-, va qui considerato che la medesima stima, effettuata il 16 dicembre 2020, è stata applicata per le indennità dovute per gli anni 2019 e 2020. Non si intravvedono qui validi motivi per prelevare quattro volte le spese amministrative per tale procedura perché non è verosimile, né l’attrice lo pretende, che abbia dovuto essere fatta quattro volte. Può quindi essere ammesso unicamente un ulteriore importo di fr. 100.- oltre a IVA. Neppure è dato di comprendere per quale motivo il supplemento è stato fatturato per il 2019 e ancora per il 2020 se i parametri non sono mutati.\nIn totale sono quindi dovuti fr. 286.- oltre a fr. 7.15 per IVA, in totale fr. 293.15.-. Entro questi limiti la petizione merita quindi accoglimento.\n7. In applicazione dell’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. Nel caso concreto le parti risultano entrambe soccombenti e, tenuto conto delle particolarità del caso, appare giustificato porle a loro carico in ragione di metà per parte."}