La convenuta, preclusa, non ha contestato la regolarità della procedura di valutazione e neppure ha sostenuto di aver sollevato contestazione di sorta. Rilevato che l’attività della convenuta rientra nel novero di quelle previste dagli l’art. 6.4.3 della TC 8 VII e TC 9 VII, (vedi sentenza III CCA 17 marzo 2020, inc. 10.2018.27), la petizione è da accogliere. 7. In applicazione dell’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. Nel caso concreto la parte convenuta è risultata soccombente e di conseguenza le spese sono poste integralmente a suo carico.