43.55 per anno). D. Nel termine assegnatole con ordinanza 21 novembre 2022 la convenuta non ha inoltrato la propria risposta alla petizione, e neppure lo ha fatto dopo la notifica del termine supplementare assegnatole con ordinanza 13 gennaio 2023. Considerato in diritto: 1. L’art. 5 cpv. 1 lett. a CPC dispone che spetta al diritto cantonale designare il tribunale competente a decidere, quale istanza cantonale unica, le controversie in materia di proprietà intellettuale. Per l’art. 48 lett. c n. 4 LOG le cause civili previste dall’art. 5 CPC sono trattate dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello, indipendentemente dal valore delle stesse.