{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2023-02-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_10-2022-16_2023-02-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=135993&nX40_KEY=4921581&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "89c86e6aa2309d81b1fad5b8d235be77"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2022.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.02.2023 10.2022.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Legge sul diritto d'autore. Compenso per riproduzione di opere protette. Tariffe e collaborazione utenti. Spese giudiziarie"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 19:41:23", "Checksum": "e11668fcdbfe14d92488737105d94c2d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.02.2023 10.2022.16\nRegesto:\nLegge sul diritto d'autore. Compenso per riproduzione di opere protette. Tariffe e collaborazione utenti. Spese giudiziarie\n\n\n4. La LDA prevede l’obbligo di versare un compenso solo per la riproduzione di opere protette. Di principio ciò comporterebbe la necessità di stabilire se e in quale misura il singolo possessore di una fotocopiatrice - o di altri mezzi di riproduzione - riproduce siffatte opere. Oltre alle evidenti difficoltà pratiche, questo modo di procedere è inattuabile, non da ultimo perché richiederebbe un impiego di mezzi difficilmente sostenibile. Per venire a capo del problema, la legge ha stabilito che, in luogo di procedere al rilevamento esatto del numero delle riproduzioni, le società di gestione devono allestire apposite tariffe per la riscossione delle indennità da esse rivendicate (art. 46 cpv. 1 LDA), devono negoziare il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti (cpv. 2), e sono tenute a sottoporre per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (cpv. 3). I compensi dovuti sono pertanto stabiliti in modo schematico da una tariffa, la quale è a sua volta basata sul numero medio di copie soggette a compenso, stabilito nell’ambito di trattative tra le società di gestione e le associazioni di utenti. È invero possibile che la forfetizzazione possa apparire talvolta insoddisfacente, ma il sistema è previsto dalla legge ed eventuali imprecisioni sono da mettere in conto sia quando per il periodo in questione non sono fatte copie soggette a compenso, sia quando il numero delle copie effettuate supera invece in modo anche importante il valore medio posto alla base della tariffa (DTF 125 III 141 consid. 4b). Trattandosi di valori medi è, infatti, inevitabile che taluni utenti siano sotto, altri sopra la media. Il compenso per i diritti d’autore previsto dall’art. 20 LDA è di conseguenza dovuto anche se nell’azienda non sono fotocopiate opere protette dal diritto d’autore, poiché l’obbligo nasce già per il fatto di disporre di una fotocopiatrice o di altri mezzi tecnici per l’allestimento delle copie (DTF 125 III 141).\n5. Come esposto nel considerando precedente, IS 1 stabilisce i compensi in base alle apposite tariffe, ciò che richiede la collaborazione degli utenti. Nella misura in cui lo si possa ragionevolmente pretendere da loro, gli utenti di opere sono tenuti a fornirle le informazioni di cui essa abbisogna per fissare e applicare le tariffe, nonché per ripartire il prodotto della gestione (art. 51 LDA). In tal senso, IS 1 invia all’utente di cui deve valutare l’obbligo tariffario un modulo mediante il quale esso deve comunicare tutti i dati necessari per la fatturazione (tariffa comune 8 VII e 9 VII, art. 8.2). Qualora neppure dopo una sollecitazione scritta i dati richiesti siano trasmessi, IS 1 può procedere a una stima dei dati e fatturare in base a tale stima. Entro 30 giorni dalla notifica della stima, l’utente in questione può ancora comunicare i dati necessari per il calcolo. Se non vi provvede, i dati di stima sono ritenuti approvati (tariffa comune 8 VII e 9 VII, art. 8.3).\n6. IS 1 sostiene di non aver ricevuto dalla convenuta il questionario di rilevamento, sicché essa ha proceduto ad una stima dei compensi dovuti, così come previsto dalle pertinenti norme della TC 8 VII e dalla TC 9 VII. La stima non essendo stata contestata dall’interessata, la stessa è da ritenere accettata.\nLa convenuta, preclusa, non ha contestato la regolarità della procedura di valutazione e neppure ha sostenuto di aver sollevato contestazione di sorta.\nRilevato che l’attività della convenuta rientra nel novero di quelle previste dagli l’art. 6.4.3 della TC 8 VII e TC 9 VII, (vedi sentenza III CCA 17 marzo 2020, inc. 10.2018.27), la petizione è da accogliere.\n7. In applicazione dell’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. Nel caso concreto la parte convenuta è risultata soccombente e di conseguenza le spese sono poste integralmente a suo carico. Le spese processuali sono stabilite in applicazione degli art. 7 e 12 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG). Per l’art. 12 LTG, la tariffa delle decisioni in istanza cantonale unica del Tribunale d’appello è il doppio di quella delle decisioni del Pretore nella procedura ordinaria. La tassa di giustizia minima delle decisioni del Pretore è di fr. 500.- (art. 7 LTG) sicché nel caso concreto la stessa sarebbe da fissare almeno in fr. 1'000.-. Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, appare necessario scostarsi dal minimo di legge e fissare le spese processuali al di sotto del minimo di legge, che sono così stabilite in fr. 300.-."}