Nel caso concreto la IS 1 non ha fatto uso del marchio “20 MINUTI” nei cinque anni posteriori alla scadenza inutilizzata del termine di opposizione, con la conseguenza che, di principio, non essendo più protetto, lo stesso non poteva più essere fatto valere nei confronti di terzi. Vero è che i convenuti non hanno invocato il mancato uso neppure nelle proprie osservazioni, sicché il diritto al marchio della IS 1 parrebbe ripristinato con l’effetto della priorità originaria. Mal si vede però come si possa sostenere in questa situazione che i convenuti attingono a piene mani dalla notorietà del marchio “20 MINUTI”, quando lo stesso non è mai stato utilizzato.