Tuttavia, secondo l’art. 12 cpv. 1 LPM, il titolare che, per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato, non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi motivi giustifichino il mancato uso. Si tratta di un cosiddetto obbligo all’uso (“Gebrauchszwang”) entro il periodo di protezione (“Schonfrist”), decorso il quale il marchio è protetto soltanto se è stato utilizzato, altrimenti non può più essere imposto nei confronti di terzi (Marbach, op. cit., n. 743-752).