Per quanto concerne il rimprovero di svolgere un’attività contraria ai principi della LCSI, si rileva che secondo l’art. 2 LCSI è sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevole o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti. L’art. 3 LCSI prevede poi un elenco (non esaustivo) di comportamenti sleali, illeciti. L’istante IS 1 si limita ad asserire la violazione degli art. 2 e 3 LCSI, chiedendo di procedere secondo l’art. 9 LCSI, senza però indicare in cosa consisterebbe il comportamento illecito dei convenuti.