Esse agiscono quindi quale litisconsorzio facoltativo (art. 71 CPC). Questa circostanza non li esimeva tuttavia dal dover rendere verosimile per ciascuna istante separatamente la legittimazione a far valere le diverse normative nei confronti di quale convenuto, cosa che esse non hanno fatto, non facendo distinzione alcuna, ciò che crea non poca confusione e contraddizioni tra le posizioni delle stesse istanti. 8. Presupposto per l’adozione di provvedimenti cautelari è l’esistenza di un rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.