Giusta l’art. 261 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o è minacciato di esserlo e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile. I provvedimenti cautelari possono essere ordinati anche se la causa di merito non è ancora pendente (art. 263 CPC). La procedura è quella sommaria (art. 248 CPC). Chi postula l’adozione di misure cautelari deve rendere verosimile l’esistenza di una lesione illecita - attuale o imminente - e di un danno difficilmente riparabile. Oltre a queste premesse, la misura richiesta deve essere proporzionale e urgente (cfr. Marbach, in: