sleale”. Gli istanti rimproverano ai convenuti comportamenti lesivi della legge sulla protezione dei marchi (LPM), della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) e dell’art. 956 cpv. 2 CO (protezione della ditta), e meglio: - l’utilizzo dal 12 agosto 2011 del marchio “10 minuti”, il quale creerebbe un chiaro rischio di confusione da un punto di vista fonetico, figurativo e letterale con i marchi “20 minuti”/“20 minutes”/“20 minuten”; - l’utilizzo del marchio “10 minuti” in violazione dell’art. 13 LPM; - l’utilizzo della parola “minuti” (art. 2 LPM), ritenuto che il marchio “20 minuti”/“20 minutes”/“20 minuten” è sul mercato da oltre 10 anni;