{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_10-2011-7_2011-09-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109628&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=20&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "de86c5184625298c44fbd0ae54c51109"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2011.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.09.2011 10.2011.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Misure cautelari nell'ambito della legge sulla protezione dei marchi (LPM), della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) e dell'art. 956 cpv. 2 CP (protezione della ditta)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:56:43", "Checksum": "0d3919855ba21da8b85e693916e444db", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.09.2011 10.2011.7\nRegesto:\nMisure cautelari nell'ambito della legge sulla protezione dei marchi (LPM), della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) e dell'art. 956 cpv. 2 CP (protezione della ditta)\n\n\n10. Per quanto concerne il rimprovero di svolgere un’attività contraria ai principi della LCSI, si rileva che secondo l’art. 2 LCSI è sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevole o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti. L’art. 3 LCSI prevede poi un elenco (non esaustivo) di comportamenti sleali, illeciti. L’istante IS 1 si limita ad asserire la violazione degli art. 2 e 3 LCSI, chiedendo di procedere secondo l’art. 9 LCSI, senza però indicare in cosa consisterebbe il comportamento illecito dei convenuti. Il semplice fatto di pubblicare un quotidiano gratuito in Ticino intitolato “10 minuti” non è sufficiente a comprovare che la concorrenza annunciata dai convenuti sia sleale ai sensi della LCSI. Certo, la parte istante si duole del fatto che i convenuti stanno promuovendo la loro iniziativa editoriale “… attingendo a piene mani dalla notorietà del marchio 20 minuti e dell’iniziativa editoriale dell’istante e di G__________ __________ …” (istanza pag. 6). Se non che va qui rilevato che la IS 1, titolare del marchio “20 MINUTI” dal 17 gennaio 2006 (n. __________), rispettivamente dal 30 giugno 2000 (marchio combinato n. __________), non ha mai utilizzato tale marchio prima di oggi. Giusta l’art. 10 cpv. 1 LPM la registrazione è valida durante dieci anni a contare dalla data del deposito. Tuttavia, secondo l’art. 12 cpv. 1 LPM, il titolare che, per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato, non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi motivi giustifichino il mancato uso. Si tratta di un cosiddetto obbligo all’uso (“Gebrauchszwang”) entro il periodo di protezione (“Schonfrist”), decorso il quale il marchio è protetto soltanto se è stato utilizzato, altrimenti non può più essere imposto nei confronti di terzi (Marbach, op. cit., n. 743-752). Se l’uso del marchio avviene dopo oltre cinque anni, il diritto al marchio è ripristinato con l’effetto della priorità originaria, a condizione che nessuno abbia invocato il mancato uso prima di tale data (art. 12 cpv. 2 LPM). Nel caso concreto la IS 1 non ha fatto uso del marchio “20 MINUTI” nei cinque anni posteriori alla scadenza inutilizzata del termine di opposizione, con la conseguenza che, di principio, non essendo più protetto, lo stesso non poteva più essere fatto valere nei confronti di terzi. Vero è che i convenuti non hanno invocato il mancato uso neppure nelle proprie osservazioni, sicché il diritto al marchio della IS 1 parrebbe ripristinato con l’effetto della priorità originaria. Mal si vede però come si possa sostenere in questa situazione che i convenuti attingono a piene mani dalla notorietà del marchio “20 MINUTI”, quando lo stesso non è mai stato utilizzato.\n11. Per quanto riguarda i marchi “20 MINUTES” e “20 MINUTEN”, che, a detta delle istanti, godono di una certa notorietà nella svizzera romanda, rispettivamente nella svizzera tedesca, mal si comprende come il nome del nuovo giornale “10 minuti”, lanciato soltanto nel Canton Ticino, possa creare in qualche modo un rischio di confusione o comportare una violazione della LPM e della LCSI, considerato che quei marchi in Ticino non sono diffusi né conosciuti. Non avendo l’istante IS 1 portato alcun indizio a sostegno di tale affermazione e non essendovi elementi atti a corroborare tale tesi, la domanda cautelare è destinata all’insuccesso anche su questo punto.\n12. Nella misura in cui la domanda cautelare è fondata sulla violazione della ragione sociale di IS 3, si rileva che la questione è del tutto fuori luogo, non esistendo alcuna società convenuta, la cui ditta è “10 minuti”. Anche su questo punto, la domanda cautelare è priva di fondamento.\n13. Per i motivi che precedono, la domanda cautelare dev’essere respinta. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC).\nLe domande di prestazione di cauzione formulate dai convenuti diventano di conseguenza prive di oggetto.\nPer quanto concerne il valore litigioso, le istanti indicano che, seppur difficilmente determinabile, esso eccede di gran lunga i fr. 30'000.-, ritenuto che gli introiti pubblicitari giornalieri della sola IS 1 “sono abbondantemente a sei cifre” e che il marchio “20 MINUTI” nelle tre lingue ha un valore “valutabile in svariate dozzine di milioni di franchi svizzeri”. I convenuti ritengono di conseguenza che il valore di causa deve ammontare ad almeno fr. 36'000'000.-.\nTenuto conto che trattasi di procedura provvisionale e che non sono state tenute udienze, in applicazione della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2. cpv. 1 LTG) e la quale prevede per i provvedimenti cautelari davanti al Tribunale d’appello una tassa di giustizia fissata tra fr. 100.- e 20'000.- (art. 16 LTG), le spese processuali nel caso in rassegna sono stabilite in complessivi fr. 2'500.-. Per quanto concerne invece le ripetibili, in applicazione degli art. 11 e 13 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), tenuto conto del contenuto delle osservazioni, esse sono fissate in complessivi fr. 3'000.-.\nPer i quali motivi, richiamato l’art. 16 LTG,\npronuncia: 1. L’istanza 26 agosto 2011 di IS 1, IS 2 e IS 3 è respinta."}