{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_10-2011-7_2011-09-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109628&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=20&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "de86c5184625298c44fbd0ae54c51109"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2011.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.09.2011 10.2011.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Misure cautelari nell'ambito della legge sulla protezione dei marchi (LPM), della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) e dell'art. 956 cpv. 2 CP (protezione della ditta)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:56:43", "Checksum": "0d3919855ba21da8b85e693916e444db", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.09.2011 10.2011.7\nRegesto:\nMisure cautelari nell'ambito della legge sulla protezione dei marchi (LPM), della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) e dell'art. 956 cpv. 2 CP (protezione della ditta)\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano 16 settembre 2011/rs\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n||||\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per giudicare sull’istanza di provvedimenti cautelari 26 agosto 2011 presentata da\n|\n|\nIS 1 IS 2 IS 3\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1 CO 2 CO 3 tutti patrocinati dall’avv. PA 3\n|\n||\n|\n|\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nchiedente, con la comminatoria dell’art. 292 Codice penale (CP), che sia fatto divieto alle parti convenute di utilizzare determinati termini che possano creare confusione con i marchi “20 MINUTEN”, “20 MINUTES” e “20 MINUTI”, rispettivamente dare origine a un rapporto di concorrenza sleale,\npreso atto delle osservazioni 9/13 settembre 2011 delle parti convenute,\nvisti gli atti e i documenti prodotti.\nRitenuto\nin fatto e in diritto:\n1. La IS 1 – titolare dei marchi svizzeri “20 MINUTI” (n. __________ dal 17 gennaio 2006), “20 MINUTI” (marchio combinato n. __________ dal 30 giugno 2000), “20 MINUTES” (n. __________ dal 17 gennaio 2006), “20 MINUTES” (marchio combinato n. __________ dal 30 giugno 2000), “20 MINUTEN” (n. __________ dal 14 marzo 2005) e “20 MINUTEN” (marchio combinato n. __________ dal 13 gennaio 1999) – e l’editore G__________ __________ hanno annunciato con comunicato stampa del 27 giugno 2011 il lancio in Ticino del giornale gratuito “20 minuti” a partire da mercoledì 14 settembre 2011.\nIn seguito al summenzionato annuncio, CO 1 e CO 2 hanno comunicato in data 12 agosto 2011 l’intenzione di lanciare dal 7 settembre 2011 il quotidiano gratuito “10 minuti” (doc. F e G), alfine di fornire “uno spazio tutto ticinese all’aggressione mediatica d’oltre Gottardo”.\nIl seguente 16 agosto 2011 la società IS 3 – nel cui consiglio d’amministrazione siedono G__________ __________ quale presidente e R__________ __________ quale membro – ha depositato la richiesta di iscrizione del marchio “10 MINUTI”.\nCon scritto di medesima data, la IS 2 ha diffidato CO 1 e qualsiasi persona fisica a lui vicina o giuridica da lui direttamente o indirettamente controllata dall’utilizzare per la nuova iniziativa editoriale il nome “10 minuti” e/o qualsiasi altra dicitura sleale o atta a generare un rischio di confondibilità con “20 minuti”. Tale scritto è stato riportato integralmente sul Mattino della Domenica del 21 agosto 2011, pubblicazione dalla quale traspare chiaramente l’intenzione di CO 1 di voler ignorare la diffida.\n2. Con istanza 26 agosto 2011, le società IS 1, IS 2 e IS 3 hanno chiesto che, in via cautelare inaudita parte e subordinatamente in via cautelare, venga fatto divieto alle parti convenute, sotto la comminatoria dell’art. 292 CP, di “utilizzare per un giornale (quotidiano o periodico), direttamente o tramite persone giuridiche da loro direttamente o indirettamente controllate, il nome “10 minuti” e/o qualsiasi altro nome recante l’abbinamento di una cifra risp. di un numero in prosa e il termine “minuti”, “minutes” o “minuten”, e/o più in generale qualsiasi dicitura che possa creare confusione con i marchi “20 MINUTEN”, “20 MINUTES” e “20 MINUTI”, rispettivamente un rapporto di concorrenza sleale”.\nGli istanti rimproverano ai convenuti comportamenti lesivi della legge sulla protezione dei marchi (LPM), della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) e dell’art. 956 cpv. 2 CO (protezione della ditta), e meglio:\n- l’utilizzo dal 12 agosto 2011 del marchio “10 minuti”, il quale creerebbe un chiaro rischio di confusione da un punto di vista fonetico, figurativo e letterale con i marchi “20 minuti”/“20 minutes”/“20 minuten”;\n- l’utilizzo del marchio “10 minuti” in violazione dell’art. 13 LPM;\n- l’utilizzo della parola “minuti” (art. 2 LPM), ritenuto che il marchio “20 minuti”/“20 minutes”/“20 minuten” è sul mercato da oltre 10 anni;\n- l’utilizzo dei marchi degli istanti per pubblicizzare l’iniziativa “10 minuti”, atta a creare confusione nel pubblico in violazione dell’art. 3 LCSI;\n- il lancio del quotidiano gratuito “10 minuti” in quanto comportamento lesivo delle norme della buona fede giusta l’art. 2 e 9 LCSI;\n- l’uso indebito della ragione sociale “10 minuti” in violazione dell’art. 956 cpv. 2 CO.\n3. Con osservazioni 9/13 settembre 2011 i convenuti chiedono innanzitutto che la domanda provvisionale sia respinta in ordine, il periodico “10 minuti, DesMinüt” essendo già uscito in tre edizioni in data 7, 8 e 9 settembre 2011. Nel merito sostengono che le istanti non hanno reso verosimile un pregiudizio difficilmente riparabile e contestano la propria legittimazione passiva, perché CO 2 è soltanto direttore del giornale “10 minuti, DesMinüt”, mentre CO 1 e CO 3 non hanno interessi giuridici con la pubblicazione, ritenuto che editrice è la __________. Essi postulano quindi la reiezione della domanda cautelare, chiedendo nello stesso tempo che le istanti siano astrette a prestare una garanzia di fr. 200'000.-. Degli ulteriori argomenti sollevati si dirà, in quanto necessario, più oltre."}