La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). La parte istante è resa attenta che, avendo essa omesso di indicare il valore litigioso, essa dovrà provvedervi in modo adeguato in sede di ricorso.