1 LTG), seguono la soccombenza. Nella situazione concreta, tenuto conto dell’esito della cautelare e dell’inammissibilità della procedura di merito, gli oneri processuali sono posti a carico della parte istante in ragione di ¾ e a carico della parte convenuta in ragione di ¼. Per tutti questi motivi, richiamati gli art. 257 e 104 seg. CPC pronuncia: 1. L’istanza cautelare 28 dicembre 2011 di IS 1 è stralciata dai ruoli. 2. È ordinata la distruzione a opera del Tribunale di appello dei capi di abbigliamento sequestrati 3. La domanda di prestazione di garanzia 17 febbraio 2012 di CO 1 è priva d’oggetto. 4. Non si entra nel merito dell’istanza 28 dicembre 2011 di IS 1.