con la quale la convenuta ha dichiarato di non più acquistare in futuro merce oggetto di contestazione e di distruggere i residui di merce di cui ancora dispone, compresa quella oggetto dei sequestri civili e penali (verbale d’udienza 3 aprile 2012), essa ha sostanzialmente aderito alle richieste della controparte. A prescindere dalla questione a sapere se siffatto comportamento costituisca acquiescenza – ciò considerate le riserve espresse dalla convenuta medesima, la quale fa dipendere questa sua decisione unicamente da questioni di mera opportunità, negando invece l’esistenza di un suo comportamento illecito – il procedimento cautelare è così divenuto privo di interesse e può essere