Alla CO 1 è quindi stato assegnato un termine di 20 giorni per inoltrare le proprie osservazioni. L’attribuzione delle spese giudiziarie è stata rinviata alla decisione sulla domanda cautelare. In data 11 gennaio 2012 la Polizia cantonale ha proceduto al sequestro presso la convenuta dei capi d’abbigliamento oggetto di contestazione. C. Con osservazioni 17 febbraio 2012, limitate all’istanza cautelare, la parte convenuta vi si è opposta, contestando l’illiceità del suo comportamento. Ha altresì chiesto che controparte sia astretta a prestare una garanzia di fr. 30'000.- ex art. 264 CPC.