1.2. È fatto divieto alla convenuta di vendere capi di abbigliamento, in particolare di felpe col cappuccio, recanti i contrassegni - __________ - __________ - __________ - __________ lesivi dei marchi dell’istante CH-Nr. __________ “__________”, CH-Nr. __________ “__________”, CH-Nr. __________ “__________” e CH-Nr. __________ __________. 1.3. Per ogni singola violazione del divieto di cui al punto 1.2 è comminata alla convenuta e ai rispettivi organi una multa disciplinare di CHF 100.- ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. b CPC. Alla CO 1 è quindi stato assegnato un termine di 20 giorni per inoltrare le proprie osservazioni.