{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_10-2011-15_2012-08-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112425&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "420eea469b9fbe927e93e84c279cc3d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2011.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.08.2012 10.2011.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Adozione di provvedimenti fondati sulla LPM e LCSI - Tutela giurisdizionale dei casi manifesti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:02", "Checksum": "c4783f7775e34ea20ded4813a9456b2c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.08.2012 10.2011.15\nRegesto:\nAdozione di provvedimenti fondati sulla LPM e LCSI - Tutela giurisdizionale dei casi manifesti\n\n\nE. Al dibattimento sulla domanda cautelare del 3 aprile 2012, il presidente della terza Camera civile, rilevato che a dipendenza della menzionata dichiarazione 16 febbraio 2012, la procedura cautelare diventava priva di interesse, sicché non v’era più necessità di compiere ulteriori atti, ha proposto di risolvere il contenzioso stralciando sia la procedura cautelare sia la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti dai ruoli, ponendo le spese di giudizio a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.\nLa parte convenuta ha accettato seduta stante la proposta. Con scritto 10 aprile 2012 la parte istante ha dichiarato di non aderire alla proposta, postulando la continuazione della procedura.\nIn data 3 maggio 2012 la parte istante ha inoltrato un memoriale di replica che non è stato intimato alla controparte.\nF. Con risposta sul merito del 18 giugno 2012 la convenuta ha postulato la reiezione dell’istanza contestando in particolare la possibilità di procedere mediante la procedura per la tutela giurisdizionale dei casi manifesti.\nCon replica spontanea 28 giugno 2012 la parte istante ha confermato le proprie domande.\nConsiderato\nin diritto: 1. Preso atto del rifiuto della proposta transattiva da parte dell’istante, è necessario procedere con la decisione.\nVa avantutto rilevato che gli scritti integrativi 20 giugno 2012 e 3 luglio 2012 dell’istante vanno estromessi dagli atti in quanto irriti, non essendo ammissibile completare a discrezione gli atti di causa con la produzione di nuovi documenti.\n2. Procedimento cautelare\nCon la dichiarazione 16 febbraio 2012 (doc. 2), con la quale la convenuta ha dichiarato di non più acquistare in futuro merce oggetto di contestazione e di distruggere i residui di merce di cui ancora dispone, compresa quella oggetto dei sequestri civili e penali (verbale d’udienza 3 aprile 2012), essa ha sostanzialmente aderito alle richieste della controparte. A prescindere dalla questione a sapere se siffatto comportamento costituisca acquiescenza – ciò considerate le riserve espresse dalla convenuta medesima, la quale fa dipendere questa sua decisione unicamente da questioni di mera opportunità, negando invece l’esistenza di un suo comportamento illecito – il procedimento cautelare è così divenuto privo di interesse e può essere stralciato dai ruoli, dovendosi in questo caso però ancora decidere sulla ripartizione delle spese di giudizio, senza che sia necessario procedere ad ulteriori atti.\nRichiamate le menzionate dichiarazioni della convenuta, appare opportuno altresì ordinare formalmente la distruzione dei capi d’abbigliamento sequestrati in data 29 dicembre 2011\nCosì stando le cose, il memoriale di replica 3 maggio 2012 appare, oltre che irrito in quanto introdotto dopo l’udienza di discussione, inutile, oltre che tardivo, considerato che esso è stato inoltrato spontaneamente un mese dopo l’udienza.\n3. Procedimento di merito\nL’istante ha inoltrato la domanda di provvedimenti cautelari pedissequamente alla procedura di merito, per la quale l’istante ha optato per la procedura sommaria, e meglio per la tutela giurisdizionale dei casi manifesti.\nPar l’art. 257 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara. Se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito (cpv. 3).\nUna situazione giuridica chiara presuppone che l’applicazione del diritto conduca a un risultato univoco, ciò che non accade di regola se l’applicazione di una norma richiede una decisione fondata sull’apprezzamento o sull’equità (DTF 138 III 123).\n4. Nel caso concreto la situazione è tutt’altro che chiara, dovendosi comunque determinare se i segni distintivi applicati sui capi d’abbigliamento venduti dalla convenuta e oggetto della presente procedura siano lesivi dei marchi registrati dall’attrice, ciò che richiede una decisione fondata sull’apprezzamento.\nDi conseguenza non paiono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale per casi manifesti. Non induce a diversa conclusione il fatto che nell’ambito del procedimento cautelare sono stati ritenuti dati presupposti per l’adozione di misure provvisionali, la circostanza che una cosa sia verosimile non significando ancora che essa sia anche manifesta.\n5. Le spese processuali, fissate in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Nella situazione concreta, tenuto conto dell’esito della cautelare e dell’inammissibilità della procedura di merito, gli oneri processuali sono posti a carico della parte istante in ragione di ¾ e a carico della parte convenuta in ragione di ¼.\nPer tutti questi motivi, richiamati gli art. 257 e 104 seg. CPC\npronuncia: 1. L’istanza cautelare 28 dicembre 2011 di IS 1 è stralciata dai ruoli.\n2. È ordinata la distruzione a opera del Tribunale di appello dei capi di abbigliamento sequestrati\n3. La domanda di prestazione di garanzia 17 febbraio 2012 di CO 1 è priva d’oggetto.\n4. Non si entra nel merito dell’istanza 28 dicembre 2011 di IS 1.\n5. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 3’200.-, da anticipare dall’istante, sono poste a carico di CO 1 in ragione di fr. 800.- e per il resto sono a carico di IS 1, la quale inoltre rifonderà a CO 1 fr. 3'000.- per parte di ripetibili.\n6. Notificazione:\n|\n|\n– – |\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}