{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_10-2011-15_2012-08-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112425&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "420eea469b9fbe927e93e84c279cc3d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2011.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.08.2012 10.2011.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Adozione di provvedimenti fondati sulla LPM e LCSI - Tutela giurisdizionale dei casi manifesti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:02", "Checksum": "c4783f7775e34ea20ded4813a9456b2c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.08.2012 10.2011.15\nRegesto:\nAdozione di provvedimenti fondati sulla LPM e LCSI - Tutela giurisdizionale dei casi manifesti\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con istanza 28 dicembre 2011 da\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nchiedente l’adozione di provvedimenti fondati sulla Legge sulla protezione dei marchi (LPM), rispettivamente sulla Legge contro la concorrenza sleale (LCSl);\nrichiamata la decisione superprovvisionale 29 dicembre 2011;\nviste le osservazioni 17 febbraio 2012 della parte convenuta;\ncitate le parti all’udienza del 3 aprile 2012;\nviste la risposta di merito 18 giugno 2012 della parte convenuta e la replica di merito 28 giugno 2012 dell’istante;\nritenuto\nin fatto: A. Con istanza di provvedimenti superprovvisionali e cautelari e di tutela giurisdizionale nei casi manifesti 28 dicembre 2011, IS 1 ha chiesto che, in via superprovvisionale e cautelare:\na – venga ordinato il sequestro e la custodia giudiziale di tutti i capi di abbigliamento, in particolare di felpe col cappuccio recanti i contrassegni\n- __________\n- __________\n- __________\n- __________\nlesivi dei marchi dell’istante CH-Nr. __________ “__________”, CH-Nr. __________ “__________”, CH-Nr. __________ “__________” e CH-Nr. __________ __________, presenti presso il __________ della convenuta sito nel Centro commerciale di __________, come pure presso i punti vendita __________ di __________, __________ e __________, __________ __________ e __________, __________, __________ __________, e nei locali commerciali e magazzini della stessa;\nb – venga imposto alla convenuta il divieto d’importazione, vendita, offerta e commercializzazione di capi di abbigliamento, in particolare di felpe col cappuccio recanti i contrassegni\n- __________\n- __________\n- __________\n- __________\nlesivi dei marchi della ricorrente CH-Nr. __________ “__________”, CH-Nr. __________ “__________”, CH-Nr. __________ “__________” e CH-Nr. __________ __________;\nc - Il divieto di cui al punto b) è assortito dalla comminatoria di segnalazione degli organi della convenuta al Giudice penale per il reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità ex art. 292 CP.\nPer ogni singola violazione del divieto di cui al punto b) è comminata alla convenuta e ai rispettivi organi una multa disciplinare di CHF 5'000.- ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. b CPC o nell’ammontare disposto dal tribunale;\nnel merito che:\na – siano confiscati e distrutti definitivamente tutti i capi di abbigliamento, in particolare di felpe col cappuccio recanti i contrassegni\n- __________\n- __________\n- __________\n- __________\nlesivi dei marchi dell’istante CH-Nr. __________ “__________”, CH-Nr. __________ “__________”, CH-Nr. __________ “__________” e CH-Nr. __________ __________, presenti presso il __________ della convenuta sito nel Centro commerciale di __________, come pure presso i punti vendita __________ di Bellinzona, __________ e __________, __________ __________ e __________, __________, __________ __________, e nei locali commerciali e magazzini della stessa;\nb – venga impartito in maniera definitiva alla convenuta il divieto d’importazione, vendita, offerta e commercializzazione di capi di abbigliamento, in particolare di felpe col cappuccio recanti i contrassegni\n- __________\n- __________\n- __________\n- __________\nlesivi dei marchi della ricorrente CH-Nr. __________ “__________”, CH-Nr. __________ “__________”, CH-Nr. __________ “__________” e CH-Nr. __________ __________;\nB. Con decisione superprovvisionale 29 dicembre 2011, il presidente della terza Camera civile, in parziale accoglimento della domanda supercautelare ha disposto quanto segue:\n1.1. E' ordinato il sequestro di tutti i capi di abbigliamento, in\nparticolare felpe con il cappuccio\n- con il marchio “__________”\n- con il logo __________\n- con il logo __________\n- con il logo __________\nche si trovano presso il negozio __________ siti nel Centro commerciale di __________, rispettivamente a __________, __________ e __________ e __________, __________, rispettivamente nei locali commerciali e magazzini della __________ che questa è tenuta a indicare in sede di sequestro.\n1.2. È fatto divieto alla convenuta di vendere capi di abbigliamento, in particolare di felpe col cappuccio, recanti i contrassegni\n- __________\n- __________\n- __________\n- __________\nlesivi dei marchi dell’istante CH-Nr. __________ “__________”, CH-Nr. __________ “__________”, CH-Nr. __________ “__________” e CH-Nr. __________ __________.\n1.3. Per ogni singola violazione del divieto di cui al punto 1.2 è comminata alla convenuta e ai rispettivi organi una multa disciplinare di CHF 100.- ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. b CPC.\nAlla CO 1 è quindi stato assegnato un termine di 20 giorni per inoltrare le proprie osservazioni. L’attribuzione delle spese giudiziarie è stata rinviata alla decisione sulla domanda cautelare.\nIn data 11 gennaio 2012 la Polizia cantonale ha proceduto al sequestro presso la convenuta dei capi d’abbigliamento oggetto di contestazione.\nC. Con osservazioni 17 febbraio 2012, limitate all’istanza cautelare, la parte convenuta vi si è opposta, contestando l’illiceità del suo comportamento. Ha altresì chiesto che controparte sia astretta a prestare una garanzia di fr. 30'000.- ex art. 264 CPC. Con dichiarazione 16 febbraio 2012 essa ha comunque dichiarato di non più acquistare in futuro merce oggetto di contestazione e di distruggere i residui di merce di cui ancora dispone, compresa quella oggetto dei sequestri civili e penali.\nD. Con osservazioni 16 marzo 2012 la parte istante si è opposta alla domanda di prestazione di garanzia."}