(art. 16 cpv. 2 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007), quindi secondo la Tariffa dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (TOA) del 7 dicembre 1984. Motivi per i quali, richiamati per le spese l'art. 148 CPC-TI e la vLTG, pronuncia: 1. La petizione 27 agosto 2009 di AT 1 e AT 2 è respinta. 2. La tassa di giustizia fr. 6'500.-- e le spese fr. 500.-- in totale fr. 7'000.-- sono poste integralmente a carico di AT 1 e AT 2 in solido, con l’obbligo di versare, sempre con il vincolo di solidarietà, fr. 6'500.- a titolo di ripetibili a CV 1. 3. Notificazione: