Giusta l’art. 148 CPC-TI il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Per quanto riguarda le spese processuali, il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la nuova legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che nei procedimenti condotti secondo le norme di procedura civile e penale cantonali si applica la tariffa previgente (art. 33 LTG). È quindi ancora da applicare la legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965. Giusta l’art. 23 vLTG la tariffa delle decisioni in istanza cantonale unica del Tribunale di appello è il doppio di quella prevista per la prima istanza.