Di conseguenza sono altresì respinte le domande di riconoscere un’indennità per torto morale, così come la domanda di risarcimento danni, con il rilievo che il danno, la cui entità è stata contestata, neppure è stato dimostrato. 3. In definitiva, dall’esame complessivo della documentazione agli atti e delle prove esperite risulta che, per i motivi sopra esposti, la petizione deve essere respinta. Giusta l’art. 148 CPC-TI il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili.