2.6 L’esistenza dell’asserito plagio era da valutare sulla base dei progetti in quanto tali ma, non essendo dato di sapere quali siano gli elementi originali/individuali dai quali si possa dedurre che l’arch. AT 2 abbia applicato le sue conoscenze professionali in modo da creare con il proprio ingegno qualcosa di individuale, quindi neppure essendovi un’opera protetta ai sensi della LDA, una tale valutazione non è possibile. Benché CV 1 abbia confermato che “vi è sostanziale identità trai piani allestiti dall’arch. AT 2 e quelli inoltrati dall’ing.