Ritenuto che le premesse della protezione e gli effetti della stessa sono i medesimi sia per l’opera sia per i piani, la differenza non appare di per sé di rilievo. Si pone nondimeno il quesito a sapere in che misura occorra costruire secondo i piani dell’architetto e meglio in che misura sia possibile differire dal progetto affinché si possa ritenere di essere in presenza di un semplice adattamento, rispettivamente quando invece – se il progetto utilizzato fungeva unicamente quale ispirazione – la costruzione assume un’impronta individuale (Hilty, op. cit., n. 107, 184). La giurisprudenza è restrittiva nel riconoscere protezione a opere architettoniche.