La Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (LDA) – contrariamente alla formulazione dell’art. 1 cpv. 1 lett. a LDA – non disciplina la protezione dell’autore di un’opera, bensì la protezione del diritto dell’autore su un’opera (Hilty, Urheberrecht, 2011, n. 79, 95). Per l’art. 2 cpv. 1 LDA, sono opere, indipendentemente dal valore o dalla destinazione, le creazioni dell’ingegno, letterarie o artistiche, che presentano un carattere originale. Entrambe le premesse devono essere date cumulativamente affinché vi possa essere protezione ai sensi della LDA.