Di conseguenza al procedimento in esame continua ad essere applicabile il CPC-TI. Per quanto concerne la competenza per materia, si osserva che con l’entrata in vigore della nuova Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), dal 1° gennaio 2011 la competenza a dirimere le cause proposte direttamente in appello è passata dalla seconda alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 5), circostanza di cui le parti sono state rese edotte con ordinanza 14 febbraio 2011. 2. La prima questione da esaminare è se in concreto il progetto allestito dall’arch.