{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_10-2009-15_2012-08-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112412&nX40_KEY=4921774&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4ebfc818b1273a2f5e7b4e4fbb76ed95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 13.08.2012 10.2009.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Opera protetta, art. 2 LDA"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:09:05", "Checksum": "c94c12fc826d905fbc886f4a47e44e87", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 13.08.2012 10.2009.15\nRegesto:\nOpera protetta, art. 2 LDA\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nQ |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello con petizione 27 agosto 2009 da\n|\n|\nAT 1 AT 2\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCV 1 |\n||\n|\n|\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nchiedente di accertare che AT 2 - socio e gerente di AT 1 - è l’autore dell’opera “Casa con atelier a __________”, che CV 1 ha edificato l’opera sul fondo part. __________ RFD di __________ in violazione dell’art. 10 LDA, e di condannare CV 1 al pagamento di fr. 40'572.- oltre interessi a AT 1 a titolo di risarcimento danni e fr. 3'000.- a AT 2 a titolo di risarcimento per torto morale;\ndomande alle quali il convenuto si è opposto con risposta 4 novembre 2009;\ncitate le parti all’udienza preliminare del 21 giugno 2010;\nesperita l'istruttoria;\npreso atto della rinuncia delle parti ad essere convocate per il dibattimento finale e viste le rispettive conclusioni scritte di data 28 rispettivamente 29 febbraio 2012;\nletti ed esaminati gli atti prodotti e posti a giudizio i seguenti quesiti:\n1. Dev’essere accolta la suddetta petizione?\n2. Il giudizio su tassa, spese di giustizia e ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. Con rogito 21 novembre 2005 del notaio avv. __________, __________ e __________ A__________, proprietari del fondo n. __________ RFD di __________, hanno concesso un diritto di compera su detto fondo a CV 1 e __________ P__________, i quali erano intenzionati a edificarvi una casa, e meglio una costruzione secondo il sistema modulare ideato dalla società austriaca O__________.\nNel corso del 2005 O__________ ha incaricato AT 1 - di cui l’arch. AT 2 è socio e gerente (doc. B) - della progettazione, della richiesta di rilascio della licenza edilizia e della direzione lavori per una casa con atelier sul mappale in questione. Sorte delle differenze in merito alle pretese per onorari esposte da AT 1 e AT 2, di cui CV 1 ha rifiutato il pagamento, con lettera 12 aprile 2006 AT 1 ha ritirato, in qualità di progettista, la domanda di licenza edilizia da essa inoltrata il 17 gennaio 2006.\nNel corso del mese di aprile 2006 CV 1 e __________ P__________ hanno inoltrato una nuova domanda di costruzione, nella quale era indicato quale progettista l’ing. TE 1. Il Municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia il 19 luglio 2006. CV 1 e __________ P__________ hanno esercitato il diritto di compera il 12 settembre 2006, diventando così proprietari del fondo in questione.\nNel novembre 2008 AT 2, rilevato che sul mappale n. __________ RFD di __________ era stata edificata una casa con atelier che a suo dire rispecchiava i piani da lui a suo tempo allestiti, ha inviato a CV 1 una nota d’onorario di fr. 40'572.- per il lavoro svolto. Preso atto che CV 1 non intendeva onorare la fattura, AT 1 ha inoltrato nei suoi confronti, il 28 gennaio 2009, una querela penale per violazione dell’art. 67 cpv. 1 LDA.\nB. Con petizione 27 agosto 2009 AT 1 e AT 2 hanno convenuto in giudizio CV 1 chiedendo di accertare che AT 2, socio e gerente di AT 1l, è l’autore dell’opera “Casa con atelier a __________”, di accertare che CV 1 ha edificato la menzionata opera sul fondo part. __________ RFD di __________ in violazione dell’art. 10 LDA, nonché di condannare CV 1 al pagamento di fr. 40'572.- oltre interessi a AT 1 a titolo di risarcimento danni e fr. 3'000.- a AT 2 a titolo di risarcimento per torto morale.\nC. Con risposta 4 novembre 2009 CV 1 si è opposto alla petizione, sottolineando innanzitutto di aver edificato la casa con atelier così come progettata dall’arch. K__________, secondo il sistema modulare ideato dalla società O__________, la quale deve essere considerata autrice dell’opera. Ha quindi rilevato che AT 2 (o AT 1) ha unicamente ricevuto da O__________ l’incarico di ottenere il rilascio della licenza edilizia per il progetto da quest’ultima creato, evidenziando che la domanda di costruzione è successivamente stata presentata dall’ing. TE 1 su incarico di O__________. In assenza di un rapporto contrattuale fra le parti in causa, nulla è dovuto agli attori, il convenuto neppure essendo a conoscenza del contenuto degli accordi intercorsi tra parte attrice e O__________. Il convenuto ha altresì contestato l’applicabilità della norma SIA e l’ammontare dell’onorario di cui è chiesto il pagamento.\nD. Con replica 10 dicembre 2009 la parte attrice ha confermato le proprie domande, contestando le argomentazioni di controparte. Ha in particolare rilevato che le case raffigurate nel doc. 1, che a mente del convenuto sarebbero state all’origine del progetto, non corrispondono a quella poi edificata dal convenuto. I progetti datati aprile/giugno 2006 dell’ing. TE 1 sarebbero poi identici a quelli del gennaio 2006 di AT 1.\nE. Nell’allegato in duplica 7 gennaio 2010 il convenuto ha ribadito quanto indicato in risposta, osservando che gli attori avrebbero dovuto rivolgere le proprie pretese direttamente a O__________, dalla quale hanno ricevuto l’incarico di ottenere il rilascio della licenza edilizia.\nF. Con le conclusioni le parti hanno entrambe confermato le rispettive domande di causa.\nConsiderato"}