La domanda condannatoria deve quindi essere formulata in valuta estera, perché una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale (sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2009, 4A_230/2008). Pacifico quindi che in applicazione dell’art. 84 CO la petizione non può essere accolta nella misura in cui chiede la condanna della convenuta in franchi svizzeri, la stessa può invece essere accolta nella misura in cui postula il pagamento in Euro, così come ammesso con il decreto 3 marzo 2011 con il quale è stata accolta la domanda di mutazione dell’azione. Tasse, spese di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC-TI).